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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27406/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava il sequestro preventivo disposto dal GIP ai fini della confisca per equivalente in relazione al delitto di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva: 1) carenza del "periculum in mora", sostenendo che il precedente procedimento si era concluso con assoluzione in appello e che un altro procedimento è prossimo alla prescrizione; che il Tribunale non ha adeguatamente valutato elementi concreti della difesa (rateizzazioni accordate, pagamenti effettuati, adesione a procedure di rottamazione/quater, modesta eccedenza rispetto alla soglia di punibilità) e si è limitato a formule generiche sul rischio di dispersione patrimoniale; 2) vizio di motivazione circa il "fumus boni iuris", sostenendo che la rateizzazione e i pagamenti avrebbero dovuto escluderlo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo al periculum in mora e inammissibile il motivo relativo al fumus boni iuris (perché la censura sul carattere apodittico della motivazione si scontra con il limite di ammissibilità di cui all'art. 325 c.p.p.). Quanto al fumus, la Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'impegno o la rateizzazione del debito non escludono automaticamente la possibilità di sequestro finalizzato alla confisca, posto che l'effetto confisca si realizza se si verifica il mancato pagamento. Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale meramente apparente e insufficiente: non è sufficiente fare riferimento generico alla modesta capacità economica o a piani di rientro per presumere che l'indagato possa mettere al riparo i beni; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione specifica, concisa ma puntuale, sulle ragioni per cui i beni potrebbero essere dispersi, modificati, alienati o deteriorati nelle more del processo. P.Q.M.: annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino per nuovo giudizio limitatamente alle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la decisione impugnata era stata adottata ai sensi di questo articolo e il ricorso deduceva vizi nella sua applicazione, in particolare rispetto al requisito del periculum in mora.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento procedurale alle ordinanze impugnabili (insieme all'art. 324) per le quali l'art. 325 limita il ricorso per cassazione alle sole ipotesi di violazione di legge.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le ordinanze: è consentito solo per violazione di legge, ricomprendendo la radicale assenza o mera apparenza della motivazione, ma non ogni vizio di illogicità; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sul fumus per questo motivo.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento alla fattispecie penale contestata (reati tributari); il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca in relazione a questo reato.

  • art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata nella giurisprudenza citata: la disposizione prevede che la confisca diretta o di valore non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare; la Corte ha spiegato che tale impegno non impedisce di adottare il sequestro, purché la confisca produca effetti solo se si verifica il mancato pagamento.

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro conservativo; la Corte distingue nettamente il sequestro conservativo (fondato anche sulla mera insufficienza della garanzia patrimoniale) dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per il quale è richiesta una motivazione specifica del pericolo di dispersione.

Massime di principio

  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario che il provvedimento contenga una motivazione concreta e specifica sul "periculum in mora", non bastano affermazioni generiche sulla capacità patrimoniale o sui piani di rientro.
  • La presenza di un piano di rateizzazione o di pagamenti effettuati non esclude automaticamente la possibilità di sequestro ai fini di confisca: l'efficacia della confisca dipende dal verificarsi di un futuro inadempimento.
  • In Cassazione, avverso ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p., le censure sono ammissibili solo per violazione di legge; non è ammessa la mera critica di illogicità motivazionale salvo che si configuri radicale assenza o mera apparenza della motivazione.
  • Non si può dedurre automaticamente il periculum dalla sola insufficienza patrimoniale del soggetto: patrimoni inferiori all'importo confiscabile non sostituiscono l'obbligo di motivazione circa il rischio concreto che i beni vengano dispersi o sottratti durante il processo.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ha una diversa ratio rispetto al sequestro conservativo; il giudice deve valutare la necessità dell'anticipazione degli effetti ablativi e illustrare perché, nelle more del processo, tali effetti potrebbero essere vanificati.

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