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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22932/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che confermava la responsabilita per il reato di truffa online. Il difensore deduceva: 1) mancanza e manifesta illogicita della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita, sostenendo che non risultava provato che il ricorrente fosse il reale utilizzatore di un'utenza intestata a soggetto diverso; 2) violazione per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati e reiterativi di questioni gia esaminate in sede di merito. Quanto all'identita dell'autore della truffa, la Corte ha ritenuto decisivi e concordanti gli elementi indicati dalla corte di merito (presentazione alla vittima con quel nome, trasmissione di documenti con effige fotografica e nominativo identico, intestazione della carta PostePay), quindi non sussiste travisamento della prova idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione della corte di merito e stata ritenuta esente da manifesta illogicita e quindi insindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    Utilizzato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che non sussista manifesta illogicita o travisamento della prova tale da integrazione del vizio previsto da questa disposizione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per l'articolazione e sintesi dei motivi di ricorso ai fini del deposito e della discussione in cassazione

  • art. 606 comma terzo cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la declaratoria di inammissibilita del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali successiva alla declaratoria di inammissibilita

Massime di principio

  • In cassazione il sindacato sulla valutazione del fatto e della prova e molto limitato: il vizio di travisamento della prova e rilevante solo se l'errore e tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio rendendolo illogico
  • La presenza di elementi convergenti e concordanti (es. identita nominativa, documenti con effige fotografica, intestazione di strumenti di pagamento) puo giustificare l'affermazione della responsabilita anche quando l'utenza sia formalmente intestata a terzi
  • Il diniego delle attenuanti generiche deve essere motivato, ma non e necessario che il giudice esamini ogni singolo elemento favorevole: e sufficiente che indichi i profili ritenuti decisivi o rilevanti
  • I motivi reiterativi o che ripropongono questioni gia esaminate nei gradi di merito, senza nuovi e specifici elementi di prova o indicazione delle parti del processo dove risiederebbe l'errore decisivo, sono normalmente dichiarati inammissibili
  • La declaratoria di inammissibilita puo comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nel ricorso

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