Cassazione Civile, Sentenza n. 8503/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) omesso esame di fatto decisivo consistente nella reale consistenza dell'immobile (sostiene che si trattava di 50 mq abitabili + cantina 45 mq e non di un unico locale di 95 mq) e conseguente errata valutazione Orni; (2) violazione della preclusione all'accertamento prevista dall'art.1 co.498 L.266/05 per chi opta per la determinazione automatica catastale, sostenendo che non vi era prova certa di un maggior corrispettivo; (3) nullità per difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione basato solo su parametri Orni, insufficienti senza altri indizi gravi, precisi e concordanti; (4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 32 DPR 600/73 perché i prelievi bancari da soli non proverebbero l'imputazione a corrispettivo senza dimostrare il nesso funzionale con il maggior prezzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale abbia correttamente inquadrato l'atto dell'Amministrazione come recupero di imposta e sanzioni per corrispettivo occultato ai sensi dell'art.1 co.495,497,498 L.266/05 e non come rettifica del valore venale ex artt.51-52 DPR 131/86. I valori Orni sono stati impiegati solo come indizio di significativo scostamento rispetto al corrispettivo dichiarato, legittimando l'accertamento e le indagini (anche bancarie). La presunta diversa consistenza dell'immobile non era decisiva perché, anche attribuendo alla porzione abitativa un valore inferiore, il divario rispetto al corrispettivo dichiarato sarebbe rimasto significativo. Le questioni sulla riconducibilità dei prelievi a corrispettivo sono questioni di merito e di prova già valutate dal giudice di merito e non rivedibili in sede di legittimità. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di lite (liquidate in euro 1.400,00 oltre spese prenotate a debito e con eventuale maggior contributo unificato se dovuto).
Norme richiamate
art. 1, commi 495, 497, 498, Legge 266/2005
La Corte ha interpretato tali disposizioni come fonte della potestà dell'Amministrazione di recuperare imposta e sanzioni sulla parte di corrispettivo occultato anche quando le parti optino per la determinazione automatica catastale; l'obbligo di dichiarare il corrispettivo effettivamente pattuito rende legittimi accertamenti volti a scoprire occultamenti
D.P.R. 131/1986, artt. 51, 52, 72, 71
Gli artt.51-52 disciplinano la rettifica del valore venale; la Corte ha precisato che in questa fattispecie non si trattava di una rettifica del valore venale ex artt.51-52 ma di recupero per corrispettivo occultato; l'art.72 e l'art.71 richiamati relativamente alla disciplina sanzionatoria
art. 360 c.p.c., co.1 nn.3,4,5
Norme che individuano i vizî di legittimità denunciati (violazione di legge, omessa o contraddittoria motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito delle censure in base a tali letture
Richiamato in relazione alla pretesa omessa decisione di motivo di appello; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata adeguatamente esaminata o comunque sanabile in sede di legittimità
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di motivazione e valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia fornito adeguata motivazione sulle presunzioni e sugli indizi (prelievi, tempistica, inesistenza di causali documentate)
Riferito alla prova bancaria e alla necessità di collegare i prelievi al pagamento di un maggior corrispettivo; la Corte ha ritenuto che tale collegamento sia stato dimostrato in sede di merito con indici valutabili e non riesaminabili in cassazione
D.P.R. n. 115/2002 art.13, comma 1 quater e comma 1 bis, come modificato dalla L. n. 228/2012
Norme richiamate riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio e all'eventuale contribuzione unificata dovuta dalla parte soccombente
Listini ORNI (parametri di mercato)
I listini ORNI possono essere utilizzati come indizio di scostamento significativo rispetto al corrispettivo dichiarato; il loro uso non equivale automaticamente a determinare la base imponibile quando la fattispecie è un recupero per corrispettivo occultato
Massime di principio
- L'opzione per la valutazione automatica catastale non esclude l'obbligo di dichiarare il corrispettivo effettivamente pattuito: l'Amministrazione può accertare eventuali occultamenti e recuperare imposta e sanzioni sul corrispettivo risultante
- I valori di mercato o i listini (es. ORNI) possono essere usati dall'Amministrazione come indizio per giustificare accertamenti e approfondimenti (es. indagini bancarie), senza che il loro utilizzo equivalga automaticamente a una determinazione della base imponibile
- La verifica della riconducibilità di prelievi bancari a un maggior corrispettivo è valutazione di merito fondata su indizi; se il giudice di merito ritiene sussistente il nesso probatorio, la Corte di Cassazione non riesamina la prova se non per vizio di diritto
- L'omesso esame di un fatto materiale è rilevante solo se tale fatto è decisivo per la soluzione della controversia; fatti meramente incidentali o non determinanti non inficiano la decisione
- Quando il ricorso si fonda su doglianze di fatto e valutazioni probatorie già compiute dal giudice del merito, la cassazione è generalmente inammissibile o infondata salvo errori di diritto o di motivazione evidente
- Per il contribuente è strategico documentare compiutamente la provenienza e la destinazione di somme rilevanti (es. movimenti bancari) laddove l'Amministrazione contestasse occultamenti, perché la mancanza di giustificazioni credibili rafforza le presunzioni dell'Amministrazione
- Nelle impugnazioni è importante distinguere se l'atto impugnato è un accertamento sul valore venale o un recupero per corrispettivo occultato, perché la disciplina normativa e gli strumenti probatori applicabili differiscono
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