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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8553/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della delibera assembleare (01/03/2011) che aveva approvato rendiconti comprendenti le spese relative al servizio di riscaldamento. Il ricorrente sosteneva di non dover concorrere alle spese di consumo e d'uso dell'impianto dal quale si era distaccato sin dal 1993. Il Condominio si difese richiamando il regolamento contrattuale (art. 2, 9 e 13) che, a suo avviso, obbligava i condomini a contribuire anche in caso di rinuncia al servizio. Già in precedente ordinanza della Cassazione (n. 28151/2018) era stata ritenuta nulla la clausola regolamentare che vietava in radice il distacco, per contrasto con art. 1118, comma 4 c.c., art. 26, comma 5 L. 10/1991 e art. 9, comma 5 d.lgs. 102/2014. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva però confermato la validità della clausola e delle delibere che ponevano le spese a carico dell'Armillotta; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d'appello non si era conformata al principio stabilito dall'ordinanza n. 28151/2018 secondo cui la clausola del regolamento che vieta incondizionatamente il distacco dall'impianto è nulla. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata in relazione a tale motivo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per decidere sulle spese di legittimità. Il primo e il terzo motivo sono stati respinti (il primo perché la domanda di accertamento del diritto al distacco è stata ritenuta introdotta tardivamente e meramente incidentale; il terzo inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione premesse già risolte dalla precedente pronuncia di legittimità). Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguenza pratica: la Corte d'appello dovrà conformarsi al principio di diritto già affermato dalla Cassazione e valutare le conseguenze (nullità delle clausole e l'illegittimità delle delibere che vi hanno dato applicazione) e decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    norma che disciplina il ricorso contro le deliberazioni dell'assemblea condominiale; in base ad essa è stato proposto il ricorso di Armillotta

  • art. 1123 c.c.

    richiamato dalla Corte di merito come contenuto riprodotto nella prima parte dell'art. 9 del regolamento (obbligo di contribuire alle spese per le parti comuni), senza autonoma valenza prescrittiva

  • art. 1118, comma 4 c.c.

    norma imperativa richiamata dalla Cassazione per affermare l'illegittimità della clausola regolamentare che vieta il distacco; tutela il diritto individuale del condomino sulla cosa comune e limita la possibilità di imporre un divieto incondizionato di rinuncia al servizio

  • art. 26, comma 5, L. 10/1991

    richiamata come norma sovraordinata atta a promuovere l'uso razionale dell'energia; la clausola regolamentare contraria a tale finalità è stata ritenuta nulla

  • art. 9, comma 5, d.lgs. 102/2014

    norma in materia di efficienza energetica richiamata dalla giurisprudenza di legittimità per motivare la nullità delle disposizioni regolamentari che impediscono il distacco e ostacolano l'uso razionale delle risorse

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel quadro dei motivi relativi alla procedura di rinvio e alle domande nuove: il tema dell'ammissibilità delle domande introdotte nel giudizio di rinvio è stato valutato alla luce delle regole procedurali

  • art. 3660 c.p.c. (comma 1, n.4)

    norma sul termine per proporre impugnazione delle delibere assembleari; evocata nel primo motivo relativo alla tempestività della domanda di accertamento del diritto al distacco

  • art. 1362 c.c.

    norma sull'interpretazione delle clausole negoziali; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia errato nel non uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla precedente pronuncia di legittimità

  • art. 91 e art. 92 c.p.c.

    richiamati nel motivo relativo alle spese di lite: criticata la regolazione delle spese in sede di merito e di rinvio; la Corte ha rimandato la pronuncia sulle spese alla Corte d'appello in diversa composizione

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)

    norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e altri vizi): quadro normativo in base al quale sono stati esaminati i motivi proposti dal ricorrente

Massime di principio

  • Una clausola contrattuale di regolamento condominiale che vieti in modo assoluto e incondizionato il distacco dall'impianto di riscaldamento è nulla se contrasta con norme imperative (art. 1118 c.c. e disposizioni in materia di efficienza energetica).
  • Se il distacco non arreca notevole squilibrio di funzionamento né maggiori oneri agli altri condomini, il condomino che si è distaccato può essere escluso dall'obbligo di contribuire alle spese di consumo e d'uso dell'impianto; rimangono valutabili eventuali oneri relativi alla conservazione e alla manutenzione delle parti comuni dell'impianto.
  • Le impugnazioni sulla legittimità di clausole regolamentari di natura contrattuale richiedono un'azione diretta nei confronti di tutti i condomini e devono essere proposte tempestivamente: domande costitutive o dichiarative non sollevate nel primo grado possono essere ritenute tardive o incidentali in fase di rinvio.
  • Dove la Cassazione ha già enunciato un principio di diritto in una pronuncia che ha portato alla cassazione con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato a conformarsi a quel principio e non può riaprire le medesime premesse logico-giuridiche.
  • In sede di decisione sulle spese di lite il giudice del rinvio deve ricalcolare la regolazione delle spese in base all'esito definitivo della controversia, tenendo conto anche dell'esito del gravame di legittimità.

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