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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8502/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano quattro cartelle di pagamento relative all'ICI per gli anni 2004-2006 deducendo la mancata notifica degli avvisi di accertamento che avevano formato il presupposto delle cartelle. In primo grado il ricorso era stato accolto per nullità delle iscrizioni a ruolo per mancata notifica degli atti prodromici. La CTR ha riformato ritenendo provata la comunicazione mediante raccomandata A/R; i contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione. In Cassazione è emersa la questione che Equitalia non era stata chiamata nei gradi di merito. I ricorrenti hanno inoltre censurato la CTR per non avere valutato alcune relate/estratti di ruolo e per non avere considerato un presunto provvedimento di annullamento in autotutela per il 2006.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. (perché Equitalia non è stata parte nei precedenti gradi e il ricorso per cassazione nei suoi confronti è dunque inammissibile). Ha rigettato il ricorso nei confronti del Comune di Grottaminarda: i motivi prospettati sono stati ritenuti infondati o non autosufficienti. In particolare, la Corte ha ritenuto che non sussista litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario nella impugnazione della cartella e che la prova della notifica tramite raccomandata A/R risultava adeguata; inoltre il motivo relativo all'annullamento in autotutela per il 2006 è risultato inammissibile per carenza di autosufficienza del ricorso e per mancata prova che la questione fosse stata tempestivamente e correttamente proposta nei gradi di merito. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio in favore di Equitalia e del Comune, con liquidazione degli importi indicati; rilievo anche della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 4) e 5)

    Norma invocata per dedurre omissione di esame di fatto decisivo e travisamento della prova: la Corte valuta i motivi come infondati o non autosufficienti rispetto a tali censure.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione e al rito: utilizzato per censurare la presunta omissione dell'esame di fatti decisivi.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiesto come norma che impone la riproposizione in appello di questioni già decise in primo grado; la Corte osserva che la questione dell'annullamento in autotutela, se proposta, doveva essere riproposta secondo tale disciplina.

  • D.Lvo n. 546/1992 art. 56

    Norma di rito tributario collegata all'onere di riproporre motivi in appello; la Corte la richiama nel valutare la posizione processuale delle parti e l'ammissibilità delle censure.

  • art. 366 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,6

    La Corte invoca i requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione: l'assenza di parti essenziali e di adeguata trascrizione degli atti rende il ricorso inammissibile.

  • art. 13 DPR 115/2002 comma 1 quater e comma 1 bis

    Riferito all'ulteriore contributo unificato dovuto in sede di cassazione: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento.

  • Cass. n. 14991/2020

    Giurisprudenza richiamata per affermare che non esiste litisconsorzio necessario tra concessionario e ente impositore nella impugnazione della cartella.

  • Cass. n. 10019/2018

    Giurisprudenza di riferimento sullo stesso principio della non necessarietà del litisconsorzio tra agente della riscossione ed ente impositore.

  • Cass. n. 21220/2018

    Ulteriore pronuncia giurisprudenziale citata a supporto della regola processuale sulla legittimazione passiva e sull'onere del contribuente.

  • Cass. n. 10528/2017

    Richiamata per il principio secondo cui l'omessa notifica dell'atto presupposto è vizio procedurale che può determinare la nullità dell'atto successivo e per la possibilità di agire indifferentemente contro ente o concessionario.

  • Cass. n. 5625/2019

    Citata per l'affermazione che l'annullamento della cartella per vizi sostanziali produce effetti anche verso l'esattore anche se questo non ha partecipato al processo.

  • Cass. n. 29093/2018

    Richiamata per il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione devono essere assolti nel ricorso stesso e non possono essere desunti da altri atti.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni di cartelle di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici il contribuente può agire alternativamente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione; non sussiste un litisconsorzio necessario tra i due.
  • Se si intende proporre ricorso per cassazione nei confronti di una parte che non è stata chiamata nei gradi di merito (es. agente della riscossione), il ricorso è inammissibile: è necessario che la parte sia stata parte del processo nei precedenti gradi o che il contraddittorio sia stato integrato.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre trascrivere e allegare le parti rilevanti degli atti e delle sentenze dei gradi precedenti; la mancata osservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. determina inammissibilità.
  • I profili di nullità o vizio della notifica vanno provati con documentazione chiara e confrontabile (relate, avvisi di ricevimento, estratti di ruolo); contestazioni generiche o non dimostrate non sono sufficienti a rimettere in discussione la regolarità delle notifiche.
  • Se in primo grado la sentenza è stata decisa sulla base della mancata notifica degli atti prodromici, ulteriori questioni (es. annullamento in autotutela) devono essere state tempestivamente e ritualmete prospettate nei gradi di merito e riproposte in appello secondo le regole processuali, pena il loro non esame o la loro inammissibilità.

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