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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8491/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il notaio Pasquetti ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso principale. Ha allegato due profili principali: (1) omissione dell'esame della memoria della Procura Generale, che concludeva per l'accoglimento del ricorso e richiamava precedenti della Corte in senso favorevole al ricorrente; tale omissione sarebbe errore di fatto decisivo ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.; (2) errata valutazione sull'autosufficienza di due motivi di cassazione relativi all'asserita esistenza di false dichiarazioni finalizzate al conseguimento del certificato di abitabilità: il ricorrente sostiene di aver indicato adeguatamente il fatto storico, il come, il quando e la localizzazione processuale, e che la Corte ha omesso di esaminare la memoria della Procura che riteneva ammissibili quei motivi. Inoltre richiamava documenti (anche l'atto comunale di revoca dell'abitabilità) che a suo avviso comprovavano l'errore.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile e, in via consequenziale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa vigente. Motivazione: la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errori di fatto comprovabili; non è ammessa per errori di diritto o di valutazione giurisdizionale. L'omesso esame della memoria della Procura Generale non è ritenuto decisivo perché la Procura non aveva indicato fatti specifici non considerati; quanto all'argomento sull'autosufficienza dei motivi, la doglianza attiene a valutazione/interpretazione delle risultanze processuali e non a errore di fatto revocabile. Pertanto il ricorso viene respinto e si liquidano le spese (Euro 5.200 oltre accessori) e l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina della revocazione ordinaria per sentenze definitive della Corte di cassazione; la revocazione è ammessa per errore di fatto rilevante e non per errori di diritto o di giudizio.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    Rinvio nelle norme richiamate dal ricorrente in combinato disposto con l'art. 391-bis; conferma i limiti delle fattispecie revocatorie.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per spiegare i limiti del sistema delle impugnazioni e che la Costituzione non impone estendere la revocazione oltre quanto previsto dalla legge, in particolare rispetto all'impugnabilità degli errori di diritto.

  • legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del DPR n.115/2002; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte rileva i presupposti per imporre al ricorrente il versamento dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La revocazione ordinaria ex art. 391-bis c.p.c. è uno strumento molto limitato: è ammessa principalmente per errori di fatto documentabili dagli atti processuali; non può essere utilizzata per ribaltare valutazioni di diritto o di merito già compiute dalla Corte di Cassazione.
  • L'omesso esame di una memoria della Procura Generale può costituire vizio revocatorio solo se la parte ricorrente dimostra che quella memoria conteneva elementi decisivi idonei a determinare una diversa statuizione; la mera riproposizione di argomenti giurisprudenziali non basta.
  • Le censure che attaccano la 'valutazione' della prova o l'interpretazione delle risultanze processuali rientrano nell'area degli errori di giudizio non soggetti a revocazione; per impugnare tali valutazioni occorrono i rimedi ordinari (es. ricorso per cassazione nei termini e con i requisiti di legge).
  • Chi propone revocazione rischia la condanna alle spese e, se ricorre a seguito dei criteri stabiliti dalla legge sul contributo unificato, può essere tenuto al versamento dell'ulteriore importo previsto dalla normativa vigente.

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