Cassazione Civile, Sentenza n. 8490/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revocazione della sentenza della Corte di Cassazione (ex art. 395 n. 4 c.p.c.) per presunto errore di fatto: il ricorrente sosteneva che la Corte non avesse valutato la relazione ispettiva allegata alla delibera di sospensione del Policlinico, dalla quale sarebbe emersa l'infondatezza delle notizie pubblicate (assenza dal lavoro nei giorni indicati). Denunciava altresì vizio di motivazione e omissione di esame di censure rilevanti; ha altresì richiamato questioni procedurali relative all'interruzione del procedimento per morte del difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che non sussistesse l'errore di fatto grave, evidente e obiettivo richiesto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., ma che il ricorrente avesse semplicemente riproposto una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già giudicati dal merito, materia non sindacabile in Cassazione. Ha precisato inoltre che l'istituto dell'interruzione per morte del difensore non si applica nel giudizio di cassazione e che risultava la presenza di un avvocato domiciliatario. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti per complessivi Euro 5.200,00 oltre accessori di legge e ha disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Disciplina la revocazione per errore di fatto; interpretato come rimedio applicabile solo per errori evidenti, obiettivi e riscontrabili dagli atti, non per rivalutazioni probatorie o di merito.
Limitano i motivi di cassazione: il n. 5 impedisce la riesamina dei fatti e della prova, per cui censure che implichino una diversa valutazione probatoria sono inammissibili; il n. 3 concerne i vizi di motivazione.
Richiama il principio di motivazione della decisione: il ricorrente denunciava vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la presunta omissione fosse in realtà una richiesta di diversa valutazione dei fatti già esaminati.
Previene l'interruzione del procedimento per eventi relativi alla parte o al difensore; la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza che esclude l'applicabilità dell'interruzione nel giudizio di cassazione quando l'evento riguarda il difensore.
Richiamato in relazione alle forme e condizioni dell'istanza di revocazione in Cassazione.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto il versamento dell'ulteriore importo previsto a carico del ricorrente.
Giurisprudenza richiamata (es.: Cass. S.U. n. 8053-8054/2014; Cass.22171/2010; Cass.4456/2015; Cass.20325/2004 ecc.)
Confermano i principi sopra esposti: limiti della sindacabilità in Cassazione delle questioni di fatto e di prova, e l'interpretazione restrittiva dell'istituto della revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto evidenti, oggettivi e documentabili dagli atti; non è un mezzo per rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito o dalla Corte di legittimità.
- Le censure che richiedono una diversa valutazione del materiale probatorio o dei fatti costituiscono, di norma, motivate rivalutazioni e sono inammissibili in Cassazione o in sede di revocazione.
- In casi di presunta diffamazione, il principio della "verità putativa" può tutelare il giornalista che si è attenuto a documenti ufficiali (es. una delibera); non grava sul giornalista l'obbligo di indagare ulteriormente sulle conseguenze amministrative successive, salvo specifiche e precise indicazioni contrarie.
- L'istituto dell'interruzione del procedimento per morte del difensore non trova generalmente applicazione nel processo di cassazione; va verificata la presenza di un difensore domiciliatario o altre figure che consentano la prosecuzione.
- Le spese seguono la soccombenza: chi propone istanze di revocazione infondate può essere condannato alle spese e al versamento di contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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