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Sentenza

Sentenza n. 317/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 402 del 2023, relativamente al capo di condanna alle spese processuali soggette a distrazione.

Giustizia amministrativa202500208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del TAR Calabria – Reggio Calabria n. 402 del 2023 relativo alla condanna alle spese processuali distratte in favore del difensore

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Calabria – Reggio Calabria n. 402 del 2023, limitatamente al capo di condanna alle spese processuali liquidate in suo favore quale difensore distrattario. Il Comune intimato non si è costituito. Il Collegio, rilevata l'assenza della prova della notificazione del ricorso introduttivo al Comune, ha disposto istruttoria ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.p.a., onerando il ricorrente di depositare il ricorso notificato e la relativa prova nel formato e secondo le modalità previste dal processo amministrativo telematico. La documentazione successivamente depositata non ha dimostrato la notificazione dell'atto introduttivo: il file del ricorso non era corredato dalla prova della notifica e l'unica ricevuta PEC prodotta riguardava un sollecito di pagamento inviato prima del deposito del ricorso, non il ricorso stesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'art. 114, comma 1, c.p.a. impone che il ricorso per ottemperanza sia notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dal titolo esecutivo. La mancata notificazione del ricorso all'amministrazione intimata, quando non sia dimostrata, integra una notificazione radicalmente inesistente e non una mera nullità rinnovabile ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito la prova della notifica neppure dopo l'istruttoria disposta dal Collegio; la ricevuta PEC prodotta concerneva soltanto un sollecito di pagamento e non l'atto introduttivo. Il Comune non si è costituito e, pertanto, non vi è stata pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; (…)

    La notificazione del ricorso per ottemperanza alla pubblica amministrazione e alle altre parti del giudizio definito dal titolo costituisce requisito necessario per la proposizione dell'azione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La rinnovazione della notificazione non è ammessa quando la notifica sia radicalmente inesistente perché mai effettuata, e non semplicemente nulla.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza la notificazione del ricorso alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dal titolo esecutivo è requisito necessario di ammissibilità ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.p.a., anche quando l'azione sia proposta senza previa diffida.
  • La mancata notificazione del ricorso per ottemperanza, quando non sia stata effettuata, integra inesistenza radicale della notificazione e non una sua mera nullità; di conseguenza, non è rinnovabile ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
  • La produzione di una ricevuta PEC relativa a un sollecito di pagamento o ad altra comunicazione non dimostra la notificazione del ricorso introduttivo e non soddisfa l'onere di provare la regolare instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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