Sentenza del 22/02/2022 n. 424 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Tassazione divisione ereditaria con collazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione dell'applicazione delle imposte proporzionali (registro, ipotecaria e catastale) alle operazioni divisionali relative alla massa ereditaria, in particolare con riferimento ai beni donati in vita e portati in collazione. L'Ufficio aveva richiesto imposte proporzionali sulla massa ereditaria dichiarata, ritenendo dovuta la tassazione proporzionale sulle operazioni divisionali effettuate nell'atto notarile.
La decisione
Il Collegio ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del Notaio. È stato ritenuto che le operazioni di collazione, imputazione e prelevamento non comportino l'assoggettamento a imposta proporzionale sui beni conferiti in natura dal donatario coerede e che, nel caso concreto, le operazioni preliminari alla divisione erano state compiute senza formare una massa comune, esaurendo la massa ereditaria e rendendo inutile ogni tassazione proporzionale. Per la controvertibilità della materia e per la mancata costituzione dell'appellato, nulla è dovuto per le spese.
Norme richiamate
Consente al coerede di scegliere la forma della collazione per imputazione della sua quota; nel caso concreto la coerede ha dichiarato di scegliere la collazione per imputazione.
Disciplina l'imputazione nella collazione; utilizzata per calcolare la quota di spettanza del coerede donatario nel processo divisionale.
Regola i prelevamenti dalla massa ereditaria in proporzione alle quote; nel caso specifico le altre coeredi hanno effettuato prelevamenti che hanno esaurito il relictum.
Risoluzione Direzione Generale delle Tasse 12.5.1987 n.250240
Risoluzione n.250240/12.05.1987
Posizione amministrativa che giustifica la richiesta di imposte proporzionali per operazioni divisionali sulla massa ereditaria; la giurisprudenza applicata nel caso ha ritenuto tale indirizzo non applicabile per le operazioni di collazione/imputazione/prelevamento che non costituiscono base imponibile proporzionale.
Giurisprudenza della Cassazione e CTP richiamata
Cass. n. 3235/2000; Cass. n.1587/1959; Cass. n.534/1963; Cass. n.10491/2014; CTP di Foggia sent. passata in giudicato
Principio consolidato secondo cui le operazioni di collazione, imputazione e prelevamento non sono soggette all'imposta proporzionale e il conferimento in natura dal donatario coerede tenuto alla collazione non costituisce base imponibile per imposte proporzionali, evitando la duplicazione d'imposta rispetto all'imposta sulle donazioni già assolta.
Massime di principio
- I beni donati in vita e portati in collazione concorrono alla determinazione delle quote ereditarie e, pertanto, possono influenzare l'aliquota dell'imposta di successione, ma non costituiscono di per sé base imponibile per le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale in sede di divisione ereditaria.
- L'obbligo di collazione sorge automaticamente con l'apertura della successione e diviene operativo con l'accettazione dell'eredità: i beni donati concorrono alla massa ereditaria ai fini della ripartizione tra coeredi tenuti alla collazione.
- Se tramite imputazione/prelevamenti la massa ereditaria si esaurisce senza che il bene donato venga restituito alla massa, non si configura una divisione tassabile e dunque non è dovuta l'imposta proporzionale sulle operazioni divisionali.
- Bisogna evitare la duplicazione d'imposta: tassare nuovamente come base imponibile un bene già soggetto in passato all'imposta sulle donazioni può essere illegittimo, salvo che non emergano situazioni fattuali diverse.
- La posizione amministrativa (es. risoluzioni) può richiedere l'applicazione di imposte proporzionali, ma la giurisprudenza dominante può escluderne l'applicazione per operazioni di collazione/imputazione/prelevamento; valutare sempre la fattispecie concreta e la consolidata giurisprudenza sociale applicabile.
- In pratica, per operazioni divisionali ereditarie con collazione: verificare se è stata formata una massa comune, se i beni donati sono stati effettivamente reintegrati nella massa o se la massa è stata esaurita con prelevamenti; solo se esiste una reale operazione divisionale imponibile potrà essere valutata l'applicazione dell'imposta proporzionale.
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