Ordinanza n. 80/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro un'interdittiva antimafia
Esito
La controversia
L'impresa ha appellato la sentenza di primo grado chiedendone la sospensione incidentale. Le questioni d'appello riguardano un articolato quadro fattuale e il rapporto tra l'interdittiva antimafia e il controllo giudiziario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 109/2025. È stata prospettata la rilevanza dei principi affermati da tale pronuncia sulla protrazione degli effetti sospensivi del controllo giudiziario con esito positivo e sulla valutazione di proporzionalità e ragionevolezza dell'interdittiva quando sia in corso un percorso di risanamento aziendale giudizialmente assistito.
La decisione
Il CGARS non ha definito in via sommaria la domanda cautelare, ritenendo le questioni di particolare complessità e novità e meritevoli di approfondimento nella sede di merito. Ha tuttavia ritenuto adeguate le esigenze di tutela dell'appellante mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica, bilanciando l'interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose con l'interesse privato alla continuità dell'attività d'impresa. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha rinviato direttamente la causa all'udienza pubblica del 14 maggio 2026 per la discussione del merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione applicabile all'appello cautelare.
Consente, nella fase cautelare, di fissare direttamente l'udienza pubblica per la discussione del merito quando la tutela possa essere adeguatamente assicurata mediante una sollecita definizione del giudizio.
Corte costituzionale, sentenza n. 109/2025
Richiamata per i principi relativi alla protrazione degli effetti sospensivi del controllo giudiziario con esito positivo e alla possibile incidenza del percorso di risanamento aziendale sulla valutazione di proporzionalità e ragionevolezza dell'interdittiva antimafia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando le questioni presentino particolare complessità e novità e richiedano un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può assicurare la tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché procedere a una delibazione cautelare completa.
- Nel rapporto tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario, la pendenza di un percorso di risanamento aziendale giudizialmente assistito può rilevare nella valutazione della proporzionalità e ragionevolezza della misura interdittiva, secondo principi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 109/2025; la portata concreta di tali principi deve essere verificata nella sede di merito.
- La valutazione cautelare relativa a un'interdittiva antimafia richiede, nei casi caratterizzati da un quadro fattuale articolato e dalla contemporanea pendenza di controllo giudiziario, un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose e l'interesse privato alla continuità dell'attività d'impresa.
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