Cassazione Penale, Ordinanza n. 05119/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato contro una sentenza del Tribunale di Perugia pronunciata all'esito di rito ordinario. I motivi dedotti sono due: il primo denuncia il mancato riconoscimento di un legittimo impedimento del difensore, ma la Corte rileva che non risulta affatto che tale impedimento sia stato prontamente comunicato al giudice procedente; il secondo è ritenuto del tutto eccentrico perché si fonda sull'assunto che il procedimento si sia definito con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., mentre invece si è svolto e concluso con rito ordinario. La Corte afferma inoltre che, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende; esclude invece la condanna alle spese in favore della parte civile nel giudizio camerale di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro 3000 in favore della cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. Ha inoltre precisato che, nel procedimento camerale ex artt. 610 e 611 c.p.p., quando il ricorso dell'imputato è dichiarato inammissibile, non va disposta la condanna alle spese in favore della parte civile, perché la memoria difensiva risulta superflua rispetto al rito seguito.
Norme richiamate
richiamato solo per escludere che il procedimento si fosse definito con patteggiamento; la Corte osserva che invece il giudizio si è svolto con rito ordinario
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
richiamato insieme all'art. 611 c.p.p. per individuare il rito camerale di cassazione nel quale opera il principio sulla non liquidazione delle spese alla parte civile in caso di inammissibilità
richiamato insieme all'art. 610 c.p.p. per il procedimento camerale di cassazione
Sez. U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo
richiamata come precedente conforme sul fatto che, nel rito camerale di cassazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato esclude la condanna alle spese in favore della parte civile
Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139
richiamata a sostegno del medesimo principio sul regime delle spese in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso fondato sul legittimo impedimento del difensore è manifestamente infondato se non risulta che l'impedimento sia stato tempestivamente comunicato al giudice procedente.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando è costruito su un presupposto processuale radicalmente errato, come l'erronea affermazione che il giudizio si sia concluso con patteggiamento anziché con rito ordinario.
- Nel giudizio di cassazione camerale ex artt. 610 e 611 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
- Nel medesimo procedimento camerale, l'inammissibilità del ricorso rende superflua la difesa della parte civile, sicché non va posta a carico del ricorrente la rifusione delle spese in suo favore.
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