Cassazione Penale, Sentenza n. 34127/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame (emessa in sede di rinvio dopo annullamento) sostenendo che il giudice aveva eluso l'oggetto del rinvio: non avrebbe esaminato le modalità di accertamento dell'incapacità delle persone offese (censurate in Cassazione) ma si era limitato a prendere atto della sopravvenuta sentenza di condanna di primo grado, senza che risultasse che quest'ultima avesse esaminato il specifico profilo devoluto al riesame. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta sentenza di condanna di primo grado, con il più rigoroso accertamento di merito sulla commissione dei reati, faccia venire meno l'interesse dell'imputata al riesame sul profilo originario della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano prodotti nuovi elementi di prova capaci di modificare la valutazione degli indizi. Il Tribunale del riesame non ha violato il principio di diritto affermato nell'annullamento e poteva legittimamente tenere conto della sentenza di condanna. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; si danno disposizioni alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
Il giudice del rinvio, in sede di riesame, è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte nella sentenza di annullamento e limitato nell'indagine al punto indicato da quest'ultima; non può estendere l'esame ad altri profili non devoluti, salvo che emergano nuovi elementi di fatto idonei a modificare la valutazione dei gravi indizi.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza (formalità amministrative correlate all'esecuzione della decisione, ivi compresa la notificazione o registrazione degli esiti).
Giurisprudenza consolidata (ex Sez.1, n. 55459 del 15/6/2017 e Sez.2, n. 16359 del 12/3/2014)
Principio che la sopravvenuta sentenza di condanna in sede di merito incide sul giudizio cautelare: la pronuncia di condanna può assorbire o rendere privo di interesse il riesame cautelare sul profilo della sussistenza degli indizi, salvo la produzione di nuovi elementi di prova che consentano una diversa lettura degli indizi.
Massime di principio
- La sopravvenuta sentenza di condanna in primo grado può far venir meno l'interesse e la fondatezza di un ricorso di riesame cautelare sul profilo della sussistenza dei gravi indizi, perché il merito più rigoroso ha già accertato i fatti.
- Il giudice chiamato a riesaminare in sede di rinvio è vincolato al punto indicato dalla sentenza di annullamento e non può estendere l'indagine ad altre censure non devolute, salvo nuovi elementi di fatto.
- Per ottenere l'annullamento o la revoca di una misura cautelare dopo una sentenza di condanna, l'imputato deve proporre nuovi elementi probatori tali da mettere in discussione la valutazione originaria degli indizi.
- Se il motivo dell'annullamento riguarda modalità tecniche di accertamento (es. qualificazione come atto tecnico irripetibile), la successiva conferma dei fatti nel giudizio di merito può assorbire la censura sulle modalità procedurali dell'accertamento, salvo che il difensore dimostri che la forma procedimentale ha inciso in modo decisivo sulla valutazione probatoria.
- In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, è frequente la condanna alle spese processuali e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende); il difensore deve valutare tempestivamente la produzione di nuovi elementi o la strada del ricorso per cassazione se il giudice del rinvio avrebbe travalicato i limiti imposti dalla Cassazione.
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