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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26815/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimessione ad altra sede ex art. 45 cod. proc. pen. per presunta mancanza di imparzialità del Pubblico Ministero Stefano Musolino e dell'organo giudicante. Il ricorrente ha denunciato rapporti di amicizia tra la vittima (Bruno Ielo) e il dott. Musolino, rapporti di parentela della vittima con una persona (Concetta Maria Ielo) impiegata o già impiegata nella cancelleria del PM, comportamenti e provvedimenti che avrebbero ostacolato lo studio degli atti e la difesa (interruzioni, esclusione di prove dall'ordinanza cautelare in violazione dell'art. 291, comma 1 c.p.p.), la mancata rilevazione dell'inutilizzabilità di intercettazioni ambientali e la nullità per mancato deposito di atti ex art. 415-bis c.p.p. Sono stati presentati due atti (23/10/2021 e 22/11/2021) poi riuniti, con integrazioni probatorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato la richiesta di rimessione manifestamente infondata e dunque inammissibile. Il motivo: l'istituto della rimessione è eccezionale e richiede il rischio concreto, non opinabile ed attuale di inquinamento da fattori esterni che investa l'intero ufficio giudiziario; le deduzioni del ricorrente riguardano al più singoli magistrati e i rapporti di parentela/amicizia non sono di per sé idonei a configurare una situazione di tale gravità. I provvedimenti contestati consistono in doglianze sulla legittimità di atti che possono essere impugnati con i rimedi ordinari e non dimostrano un pericolo concreto per la serenità del giudizio. Per questi motivi la Corte ha respinto la rimessione e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 45 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per la rimessione ad altra sede; la Corte interpreta l'istituto come eccezionale e applicabile solo quando sussista un rischio concreto, non opinabile e attuale di inquinamento che investa l'intero ufficio giudiziario

  • art. 291, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come violato per l'esclusione di prove dall'ordinanza cautelare; la Corte ritiene che lamentele sulla legittimità di provvedimenti (anche relativi all'ammissione delle prove) siano rimediabili con i mezzi ordinari e non giustifichino la rimessione

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte nullità per mancato deposito di atti; la Corte non ritiene tali censure idonee a provare un rischio generale di compromissione della imparzialità dell'ufficio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e all'ammenda; la Corte ha ritenuto possibile la sussistenza di colpa nella proposizione della richiesta e ha irrogato la somma di euro 3.000 a carico del ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata come principio di diritto sul concetto di colpa nella proposizione di atti giudiziari infondati, a sostegno della possibilità di applicare la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La rimessione ex art. 45 c.p.p. è rimedio eccezionale: occorre dimostrare un rischio concreto, attuale e non opinabile di compromissione dell'attività dell'intero ufficio giudiziario, non limitato a singoli magistrati
  • Rapporti personali o di parentela tra la vittima e singoli magistrati, o la mera conoscenza di tali rapporti, non bastano di per sé a giustificare la rimessione
  • Le doglianze su singoli provvedimenti processuali (ammissione/esclusione di prove, vizi formali) sono, in linea generale, censurabili con i normali mezzi di impugnazione e non configurano automaticamente un pericolo per la serenità del giudizio
  • Per ottenere la rimessione è necessario produrre elementi oggettivi e concreti (es. comunicazioni, atti formali, comportamenti persistenti e documentati) che evidenzino un'influenza esterna o un'incompatibilità diffusa dell'ufficio
  • La proposizione di richieste manifestamente infondate può comportare sanzioni: pagamento delle spese processuali e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando la possibile colpa del richiedente

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