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Ordinanza

Ordinanza n. 2687/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: della Delibera 10.6.2025, n. 241/2025/E/eel recante “Decisione del reclamo presentato da Prono Maria nei confronti di e-distribuzione S.p.A. in relazione ad un impianto fotovoltaico associato al POD IT001E00499192”, conosciuta via PEC in data 13.6.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202503594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera ARERA recante la decisione su un reclamo relativo a un impianto fotovoltaico associato a un punto di prelievo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società di distribuzione dell'energia elettrica ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, una delibera ARERA adottata in esito al reclamo presentato da una privata in relazione a un impianto fotovoltaico. La ricorrente ha dedotto censure non specificate nel testo dell'ordinanza. Il Collegio ha rilevato che la controversia presenta questioni tecniche complesse, ulteriormente valorizzate nell'impugnativa, tali da non consentire la prosecuzione dell'esame senza l'acquisizione di un documento tecnico ritenuto necessario.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, senza definire il merito del ricorso né pronunciarsi sulle censure dedotte o sulla domanda cautelare. In conformità a un precedente della Sezione, ha ordinato ad ARERA di depositare entro quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il parere tecnico della Direzione Infrastrutture Energia, reso il 27 maggio 2025 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina. La prosecuzione del giudizio sarà trattata in un'udienza pubblica da fissarsi entro il primo trimestre del 2027. Nessuna regolazione delle spese è indicata.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 5, comma 2, della Disciplina

    Indicato quale fondamento del parere tecnico della Direzione Infrastrutture Energia da acquisire agli atti.

Massime di principio

  • Quando l'esame di un ricorso amministrativo è condizionato da questioni tecniche complesse, il giudice può disporre l'acquisizione di documentazione o pareri tecnici necessari prima di procedere alla decisione.
  • L'ordinanza istruttoria deve individuare il documento da acquisire, il soggetto tenuto alla trasmissione e il termine per l'adempimento, rinviando la prosecuzione del giudizio a una successiva udienza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeRegolazione dell'energia (ARERA)
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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