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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11705/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'unico motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando in sostanza che la decisione di merito non le avesse concesse. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e valutate dai giudici di merito e comunque generica, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è quindi rimasta ferma. La Corte ha escluso la fondatezza del motivo sulle attenuanti generiche per genericità e per la sua natura meramente riproduttiva di censure già respinte in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna impugnata; la Corte non ne esamina il contenuto, limitandosi a prenderne atto.

  • circostanze attenuanti generiche

    La loro mancata concessione può essere censurata in cassazione solo con motivi specifici e non meramente ripetitivi o generici rispetto alla motivazione di merito.

  • spese processuali

    Conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, posta a carico del ricorrente.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale effetto dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo che riproduce pedissequamente doglianze già valutate dai giudici di merito è inammissibile quando non apporta critiche nuove o specifiche alla motivazione impugnata.
  • La censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di merito; la mera affermazione del dissenso difensivo non è sufficiente.
  • La genericità del motivo di ricorso per cassazione, quando impedisce un confronto effettivo con la ratio decidendi della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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