Cassazione Penale, Ordinanza n. 05339/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato, tramite difensore, il decreto con cui il presidente del tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di detenzione domiciliare. Dalla decisione emerge che il ricorrente contestava la preclusione all'accesso alla misura alternativa, sostenendo implicitamente l'erroneità della declaratoria di inammissibilità. La Corte ha però rilevato che il diniego era fondato sul divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, ord. pen., poiché il soggetto aveva già subito la revoca dell'affidamento in prova ordinario in data 22/11/2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 58-quater, comma 2, l. 354/1975, che preclude l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà quando il condannato abbia già subito la revoca di una misura alternativa precedentemente concessa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 58-quater, comma 2, l. 26 luglio 1975, n. 354
divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli
La norma opera come preclusione assoluta all'accesso alle misure alternative indicate quando il condannato sia già incorso nella revoca di una misura alternativa precedentemente concessa.
Massime di principio
- L'art. 58-quater, comma 2, ord. pen. impedisce la concessione dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà al condannato che abbia già subito la revoca di una misura alternativa precedentemente applicata.
- La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di misura alternativa è corretta quando risulti documentalmente la precedente revoca dell'affidamento in prova ordinario, senza che residui spazio per una valutazione discrezionale sul punto.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando censura un provvedimento che applica una preclusione normativa chiara e testuale, e in tal caso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →