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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34707/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell’esecuzione della Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 9 giugno 2026, ha dichiarato inammissibile l’istanza del condannato diretta a ottenere la nullità assoluta della sentenza di condanna pronunciata dalla stessa Corte il 7 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile il 9 marzo 2025. L’istanza deduceva che l’impugnazione nel giudizio di cognizione era stata proposta da un difensore privo di procura e presso il quale il condannato non aveva eletto domicilio; il condannato sosteneva inoltre di aver revocato oralmente il difensore nel corso del primo grado e di avere appreso dell’appello soltanto dopo l’arresto, quando la sentenza era stata posta in esecuzione. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto la richiesta una riproposizione di istanze già respinte, senza elementi processuali di novità. Con un’unica doglianza, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza, insistendo sulla carenza di legittimazione del difensore che aveva proposto l’impugnazione nel giudizio di cognizione. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato che il difensore che aveva presentato il ricorso per cassazione era stato nominato per la sola fase di cognizione e non aveva mandato per la fase esecutiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza. Ha giudicato corretta l’applicazione dell’art. 666, comma 2, c.p.p.: in sede esecutiva è inammissibile la mera riproposizione di una richiesta già respinta in assenza di elementi di novità, ferma la possibilità di ripresentarla se emergano nuovi fatti o nuove questioni di diritto, anche rilevabili d’ufficio. Ha inoltre rilevato che il difensore nominato per il giudizio di cognizione non era legittimato a proporre l’impugnazione nel procedimento esecutivo, non risultando conferito un mandato per tale fase né ricorrendo una deroga prevista dalla legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    In tale ambito, l’elemento di novità valutabile dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevante sia sotto il profilo del petitum sia sotto il profilo della causa petendi, non deve essere circoscritto alle sole questioni prospettate dalle parti processuali, potendo riguardare anche quelle rilevabili d’ufficio.

    La preclusione alla riproposizione di un’istanza già respinta opera allo stato degli atti e viene superata da nuove circostanze o questioni, anche rilevabili d’ufficio, pertinenti al petitum o alla causa petendi.

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione.

    La nomina fiduciaria effettuata per il giudizio di cognizione non si estende alla fase esecutiva, salvo il caso derogatorio previsto dalla legge.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., il giudice dell’esecuzione può dichiarare inammissibile la mera riproposizione di una richiesta già respinta quando non siano dedotti elementi di novità; la preclusione è allo stato degli atti e non opera se la nuova istanza prospetta fatti o questioni di diritto non esaminati in precedenza.
  • La novità rilevante ai fini del superamento della preclusione esecutiva può riguardare il petitum o la causa petendi e può consistere anche in questioni rilevabili d’ufficio.
  • La nomina del difensore di fiducia per il giudizio di cognizione non attribuisce, di per sé, legittimazione a operare nella fase esecutiva, anche quando la nomina menzioni genericamente una futura fase di esecuzione, salvo una deroga espressamente prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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