Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41237/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva negato l'attenuante del ravvedimento operoso prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, ritenendo la collaborazione del ricorrente generica e limitata alla mera esibizione di messaggi sul telefono. Il ricorrente sostiene invece di aver fornito, oltre ai messaggi, indicazioni successive sulle generalità e sulla dimora del suo fornitore, informazioni che avrebbero permesso l'arresto di costui e il ritrovamento di consistente quantitativo di metanfetamina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione della Corte d'appello carente e insufficiente sul punto decisivo: non è adeguatamente spiegato se l'identificazione e soprattutto la localizzazione dell'abitazione del fornitore (e il conseguente sequestro di sostanza) siano risultate esclusivamente dalle dichiarazioni del ricorrente o siano state ricavate dai dati del telefono. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, per riconoscere l'attenuante, i dati forniti devono essere nuovi, oggettivamente utili e rappresentare l'intero patrimonio conoscitivo del dichiarante, idonei a consentire un risultato investigativo che senza la collaborazione non si sarebbe potuto perseguire. Poiché la motivazione della Corte d'appello non chiarisce questo nesso causale, la sentenza è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Roma con istruzione integrativa sulla motivazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    L'attenuante del ravvedimento operoso richiede che le informazioni fornite siano nuove, oggettivamente utili e costituiscano tutto il patrimonio conoscitivo del dichiarante; tali informazioni devono essere idonee a permettere un risultato investigativo utile che, senza la collaborazione, non sarebbe stato perseguito.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016 (Ben)

    Conferma il principio che non è sufficiente la mera offerta di informazioni: esse devono essere nuove e concretamente utili per consentire un risultato investigativo altrimenti non raggiungibile.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015 (Jayasekara)

    Sottolinea che le informazioni devono consentire il perseguimento di un risultato utile d'indagine che senza la collaborazione non si sarebbe potuto ottenere.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018 (Albini)

    Per traffici di modesta rilevanza è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee a evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, anche se non si tratta necessariamente della sottrazione al mercato di risorse di notevole entità.

Massime di principio

  • Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, le informazioni devono essere nuove, oggettivamente utili e rappresentare l'intero patrimonio conoscitivo del collaborante.
  • Non basta la mera comunicazione di dati già accessibili tramite strumenti oggettivi (es. contenuti telefonici consultabili dagli investigatori): è necessario che la collaborazione abbia effettivamente inciso sull'esito delle indagini consentendo il conseguimento di risultati che altrimenti non sarebbero stati possibili.
  • Nei casi di traffici di modesta rilevanza la soglia di utilità non è l'entità del sequestro, ma la dimostrazione che il collaborante abbia fornito tutte le informazioni in suo possesso idonee a neutralizzare ulteriori attività illecite.
  • La motivazione del giudice di merito deve esplicitare il nesso causale tra le dichiarazioni del collaborante e il risultato investigativo (identificazione, localizzazione, sequestro); in mancanza la decisione può essere annullata e rinviata per supplemento istruttorio.
  • In situazioni simili, la difesa dovrebbe documentare con precisione tempi e contenuto delle dichiarazioni rese e richiedere che il giudice accerti e motivi come le informazioni abbiano concretamente contribuito all'esito operativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.