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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24024/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali per il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. Il ricorso si concentrava quindi esclusivamente sulla maturazione del termine prescrizionale in relazione a un delitto di ricettazione, sostenendo che il reato dovesse ritenersi estinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul termine base di prescrizione sia sulla proroga conseguente agli atti interruttivi. Nel caso concreto, tenuto conto del doppio aumento per la recidiva contestata e applicata, il termine prescrizionale ultraventennale non era ancora decorso. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    secondo comma; terzo comma

    Il termine base di prescrizione va determinato tenendo conto della recidiva qualificata, che incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere.

  • art. 161 c.p.

    In presenza di recidiva reiterata, il termine massimo di prescrizione è aumentato nei limiti previsti dalla norma, anche dopo gli atti interruttivi.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale comporta un aumento della pena e rileva come circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 648 c.p.

    La pena massima prevista per il delitto di ricettazione costituisce il parametro di partenza per il calcolo del termine base di prescrizione.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quando concretamente applicata, deve essere computata sia nel termine base di prescrizione sia nella disciplina della proroga massima conseguente agli atti interruttivi.
  • Ai fini della prescrizione, la circostanza aggravante ad effetto speciale rileva anche se è stata giudicata equivalente ad attenuanti generiche nel bilanciamento sanzionatorio.
  • Nel reato di ricettazione, il termine di prescrizione deve essere calcolato partendo dalla pena massima edittale e poi maggiorato secondo gli aumenti imposti dalla recidiva e dalla disciplina dell'art. 161 c.p.; se il termine così determinato non è decorso, la doglianza sulla prescrizione è infondata.
  • Quando il ricorso ripropone soltanto una questione di prescrizione manifestamente esclusa dal corretto calcolo del termine, la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

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