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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37015/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. in relazione a un fatto qualificato come furto in abitazione aggravato in concorso. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa incongruità della pena concordata e la violazione dell'art. 133 c.p., quindi una censura sulla misura della sanzione finale e non sulla sua legittimità in senso stretto. La Corte ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi di pena illegale; non è invece consentito contestare la mera congruità della pena concordata e applicata.

Norme richiamate

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    richiamati come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • artt. 110, 624-bis, 625, n. 5 e 61, n. 7, c.p.

    norme poste a fondamento della contestazione del reato oggetto di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile per la determinazione della pena solo nei casi di pena illegale; è inammissibile la censura sulla mera congruità della pena concordata

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare la congruità della pena, ma la censura è ritenuta non deducibile in cassazione nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione sulla determinazione della pena è proponibile solo quando la pena sia illegale; non è ammissibile una doglianza che miri a contestare la sola congruità della pena concordata e applicata.
  • La deduzione della violazione dell'art. 133 c.p. non consente, di per sé, di superare il limite di ammissibilità posto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. se la censura riguarda esclusivamente il quantum della pena pattuita.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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