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Ordinanza

Ordinanza n. 472/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 18262/2023

Giustizia amministrativa202404580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria per l’occupazione del fondo e per il pregiudizio derivante dall’insistenza della servitù di elettrodotto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I proprietari del fondo avevano chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione del loro terreno per la realizzazione di un elettrodotto. Il TAR Lazio aveva accolto parzialmente la domanda, limitatamente al pregiudizio sofferto per l’insistenza della relativa servitù, prescrivendo ad ACEA di formulare una proposta risarcitoria per il periodo dal 12 febbraio 1999 all’attualità. ACEA ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza. Gli appellati hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello. Prima dell’udienza di trattazione, le parti hanno presentato un’istanza congiunta di rinvio, dichiarando l’esistenza di trattative finalizzate alla composizione bonaria della controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l’appello né le questioni di ammissibilità. Ha accolto, in ragione dell’eccezionalità della richiesta e della peculiarità della vicenda amministrativa, l’istanza congiunta di rinvio formulata dalle parti ai sensi dell’art. 73, comma 2, c.p.a. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 4 giugno 2026. È stata disposta la comunicazione dell’ordinanza alle parti; non risulta adottata una decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente, in presenza di una richiesta eccezionale e di ragioni giustificative, il rinvio della trattazione della causa; nel caso concreto il giudice ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza congiunta fondata sulle trattative per una definizione bonaria.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere un’istanza congiunta di rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 2, c.p.a. quando ricorrano ragioni eccezionali, valutate anche in relazione alla peculiarità della vicenda amministrativa e all’esistenza di trattative tra le parti finalizzate a una composizione bonaria.
  • L’accoglimento dell’istanza di rinvio non definisce le domande o le eccezioni pendenti e lascia impregiudicata la decisione sul merito dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiDanno da provvedimento illegittimoOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneEspropriazione per pubblica utilità

Testo integrale

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