Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32002/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere applicata dal gip per i reati di sequestro di persona, lesioni personali e rapina del 25/11/2020 e per successivi reati di violazione di domicilio ed estorsione. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione circa la sussistenza del pericolo di recidiva specifica ex art. 274, comma 1, lett. c) (sostendo che il tribunale si è basato solo sulla gravità dei fatti mentre il movente era "futile" e l'indagato era incensurato) e contestava la violazione del principio di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura cautelare, ritenendo che gli arresti domiciliari avrebbero potuto essere adeguati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse devoluto adeguatamente alla cognizione del giudice di legittimità censure specifiche sul fatto e sulle fonti di prova, obbligo essenziale nelle impugnazioni avverso provvedimenti "de libertate". In particolare la Corte ha osservato che in sede di riesame la difesa non aveva contestato la gravità indiziaria né l'esigenza cautelare riferita al pericolo di reiterazione, avendo invece puntato su diversi profili (inquinamento probatorio e fuga); pertanto le censure odierne sono inammissibili o generiche. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il tribunale aveva motivato adeguatamente il pericolo di recidiva valorizzando le modalità violente dei fatti, la posizione di vertice del ricorrente, l'agire in gruppo e precedenti episodi estorsivi, e aveva spiegato perché la custodia in carcere fosse l'unica misura idonea. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • articolo 274, comma 1, lettera c.

    Riferimento alla previsione del pericolo di recidiva specifica come presupposto per misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tale pericolo in base a gravità, modalità ed elementi personali (ruolo, azione in gruppo, altri episodi).

  • articolo 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiama la peculiarità del giudizio di riesame e il principio secondo cui il ricorrente deve devolvere specifiche doglianze attinenti al merito (fatti, fonti di prova, valutazione) per consentire la verifica in sede di legittimità.

  • articolo 606, cod. proc. pen.

    Limiti del giudizio di cassazione: la Corte non può pronunciarsi su censure che non siano state adeguatamente devolute o che riguardino fatti non posti a fondamento del ricorso.

  • Cass. n. 3058/1992 (Rv. 191962)

    Giurisprudenza di principio richiamata in tema di impugnazioni avverso provvedimenti cautelari, sul necessario onere del ricorrente di specificare le doglianze sul fatto e sulle prove.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (formalità post-sentenza).

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari "de libertate" il ricorrente è tenuto a devolvere al giudice di legittimità censure specifiche sul fatto e sulle prove; in mancanza il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • In sede di riesame il giudice non è obbligato ad argomentare su questioni non sollevate dalla difesa: se un motivo non è stato dedotto al riesame, la Cassazione non può efficacemente riesaminarlo.
  • Il pericolo di reiterazione può essere fondato non solo sulla condanna o su precedenti penali, ma anche sulla gravità e modalità dei fatti, sul ruolo dell'indagato (es. posizione di vertice), sulla propensione all'uso della violenza e su episodi analoghi, e ciò può giustificare la custodia in carcere anche se l'indagato è formalmente incensurato.
  • La custodia in carcere resta misura extrema ratio, ma è ritenuta proporzionata quando le esigenze cautelari sono concrete e intense (es. elevata pericolosità, rischio di reiterazione violenta, più reati e fatti gravi) e misure meno afflittive non riescono a cautelare tali esigenze.
  • Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese processuali e sanzioni (es. ammenda), quindi è consigliabile valutare attentamente la devoluzione dei motivi e la loro specificità prima di impugnare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.