Cassazione Penale, Sentenza n. 12724/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Brindisi relativa a rapina impropria (artt. 624, 625 n.7 c.p.), con riconoscimento per Cosimo Flores della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e del contestuale riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p. (esposizione del bene alla pubblica fede), lamentando contraddizione sulla valutazione della vigilanza del fondo; 2) violazione di legge per il riconoscimento della recidiva nonostante precedenti pochi e datati; 3) violazione di legge per mancato rilievo del decorso del termine prescrizionale (sostiene che siano trascorsi 7 anni e 6 mesi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo, confermando che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 c.p. è correttamente riconosciuta quando il bene non sia sottoposto a sorveglianza continuativa e specificamente efficace (anche la videosorveglianza, se non idonea a impedire immediatamente il furto, non esclude l'aggravante). Ha invece annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva reiterata, ritenendo la motivazione della Corte d'appello insufficiente alla luce dei principi delle Sezioni Unite (sent. Sabbatini n.32318/2023): per la recidiva reiterata bisogna motivare in concreto come i precedenti e il nuovo fatto evidenzino un progressivo rafforzamento dell'attitudine a delinquere. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sulla prescrizione poiché il calcolo del termine è influenzato dal riconoscimento (anche se con profilo motivazionale censurato) della recidiva e dalle sospensioni, per cui la prescrizione non sarebbe già maturata. La sentenza è annullata nei soli termini indicati e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo esame della recidiva.
Norme richiamate
circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede
L'aggravante sussiste se il bene non è sottoposto a vigilanza continuativa e specificamente efficace; la sorveglianza meramente saltuaria o un sistema di videosorveglianza che non consenta intervento immediato non escludono l'aggravante
Norma richiamata nella qualificazione del reato (rapina impropria riqualificata rispetto all'originaria imputazione)
La Corte d'appello ha riconosciuto questa attenuante per Cosimo Flores e l'ha valutata equivalente alla recidiva ai fini della rimodulazione del trattamento sanzionatorio
criteri per la determinazione della pena
Richiama i criteri che il giudice deve usare per valutare il rapporto tra reato attuale e precedenti ai fini di apprezzare l'attitudine a delinquere utile alla configurazione della recidiva
Sez. U, sent. n. 32318/2023 (Sabbatini)
principio sulla recidiva reiterata
Stabilisce che per la recidiva reiterata non è necessaria una precedente dichiarazione giudiziale di recidiva semplice, ma è necessario che il giudice motivi adeguatamente come i precedenti e il nuovo reato mostrino un progressivo rafforzamento dell'attitudine a delinquere; impone un esame concreto e sintomatico dei fatti pregressi e del fatto nuovo
Massime di principio
- L'aggravante di esposizione del bene alla pubblica fede (art. 625, n.7 c.p.) richiede l'assenza di una sorveglianza continuativa e specificamente efficace: vigilanza saltuaria o sistemi di videosorveglianza non sempre la escludono
- La presenza di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante: conta la capacità del sistema e della sorveglianza di impedire immediatamente la sottrazione
- Per il riconoscimento della recidiva reiterata è necessario un'adeguata e concreta motivazione che colleghi i precedenti al nuovo fatto, evidenziando indici di crescente inclinazione criminale; non basta elencare precedenti o il periodo di tempo
- Il giudice di merito deve esaminare i precedenti con riferimento ai criteri dell'art.133 c.p. e spiegare in che misura i reati pregressi influiscono sull'idoneità punitiva e pericolosità del soggetto
- La prescrizione va calcolata tenendo conto degli effetti della recidiva (se riconosciuta) e delle eventuali sospensioni: una censura motivazionale sulla recidiva può però richiedere un nuovo esame prima di decidere definitivamente sulla prescrizione
- In ricorso per cassazione, la retorica difensiva che invoca contraddizioni motivazionali va confrontata con la distinzione tra resoconto delle tesi difensive e la confutazione data in motivazione: non ogni apparente antinomia è sufficiente a cassare la decisione se la motivazione confuta ai fatti la tesi difensiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12456/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12457/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12458/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12459/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12461/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12462/2024 del 27/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →