Cassazione Penale, Sentenza n. 7996/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per violazione di legge, accertando che il provvedimento impugnato non ha valutato la persistenza della pericolosità fino al momento del provvedimento di primo grado e non ha considerato la latitanza di Noto come elemento sintomatico dell'attualità del pericolo. Ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato il decreto del 12/05/2023 con cui la Corte d'appello di Palermo aveva revocato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata a Noto Carlo, sostenendo che la decisione si basa su errata applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n.159/2011. Il ricorrente ha rilevato che la Corte d'appello, pur condividendo la qualificazione di pericolosità, ha valutato l'attualità della pericolosità limitandosi a un periodo (estate 2017 - maggio 2020) distante dalla data del provvedimento di primo grado (novembre 2022), omettendo di considerare significative manifestazioni di pericolosità nel periodo 2020-2022, in particolare la sottrazione all'esecuzione di una misura cautelare (latitanza), elemento sintomatico di una rete di protezione e dunque di pericolosità attuale.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione), articolo 4
L'art. 4 richiede la verifica dell'attualità della pericolosità sociale prendendo in esame tutti gli elementi sintomatici che consentano di accertarne la persistenza fino al momento in cui è adottata la decisione del giudice di prevenzione; non è sufficiente basarsi su periodi temporalmente distanti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massima citata)
Cass. 2 rv. 285187, conf. n. 3175 del 1995, Rv. 202145-01
Secondo la giurisprudenza consolidata, la latitanza di lunga durata può logicamente portare a ritenere l'attualità della pericolosità sociale, in quanto denota la presenza di una rete di appoggi riconducibile a gruppi criminali organizzati e contatti continuativi.
Massime di principio
- Nelle misure di prevenzione l'attualità della pericolosità va valutata con riferimento a tutti gli elementi sintomatici disponibili fino al momento del provvedimento di prevenzione di primo grado; non è ammesso valutare esclusivamente periodi storici lontani.
- La latitanza prolungata costituisce un indizio significativo di pericolosità attuale perché presuppone la disponibilità di una rete di protezione e contatti con organizzazioni criminali.
- Il giudice che revoca o conferma una misura di prevenzione deve motivare espressamente perché eventuali fatti più recenti (es. sottrazione all'esecuzione di misure cautelari, comportamenti post-reato) non incidono sulla persistenza del pericolo sociale.
- L'omissione nella valutazione degli elementi recenti o rilevanti sulla pericolosità può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio a un nuovo esame da parte del giudice di merito.
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