Cassazione Civile, Ordinanza n. 20507/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia accettata e della definizione transattiva della controversia, rilevando che ciò ha fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese di lite in conformità alla concorde richiesta delle parti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando i precedenti di legittimità indicati in motivazione.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado: era stata accertata l'illegittimità e l'inefficacia della cessione di un ramo d'azienda al quale erano addetti i lavoratori originari ricorrenti, con conseguente dichiarazione di continuità giuridica dei rapporti di lavoro con la società cedente e condanna della società cessionaria al ripristino dei rapporti, con assegnazione dei dipendenti alle precedenti mansioni e nella medesima sede di lavoro. Nel giudizio di legittimità la società ricorrente ha poi depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte; entrambe le difese hanno dichiarato che la lite era stata definita transattivamente su tutti gli aspetti controversi e hanno chiesto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si definisce con cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
La disposizione, che ha introdotto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opera nel caso di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, unitamente alla definizione transattiva dell'intera lite, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno della situazione di contrasto tra le parti.
- Quando le parti chiedono concordemente la compensazione delle spese e la controversia si chiude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate in conformità a tale richiesta.
- In caso di cessazione della materia del contendere non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione.
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