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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20507/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia accettata e della definizione transattiva della controversia, rilevando che ciò ha fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese di lite in conformità alla concorde richiesta delle parti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando i precedenti di legittimità indicati in motivazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado: era stata accertata l'illegittimità e l'inefficacia della cessione di un ramo d'azienda al quale erano addetti i lavoratori originari ricorrenti, con conseguente dichiarazione di continuità giuridica dei rapporti di lavoro con la società cedente e condanna della società cessionaria al ripristino dei rapporti, con assegnazione dei dipendenti alle precedenti mansioni e nella medesima sede di lavoro. Nel giudizio di legittimità la società ricorrente ha poi depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte; entrambe le difese hanno dichiarato che la lite era stata definita transattivamente su tutti gli aspetti controversi e hanno chiesto la compensazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, unitamente alla definizione transattiva dell'intera lite, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno della situazione di contrasto tra le parti.
  • Quando le parti chiedono concordemente la compensazione delle spese e la controversia si chiude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate in conformità a tale richiesta.
  • In caso di cessazione della materia del contendere non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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