Cassazione Civile, Ordinanza n. 06586/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una parte attrice contro un istituto bancario davanti al Giudice di pace di Trieste. Con sentenza, il Giudice di pace ha declinato la competenza per valore a favore del Tribunale di Trieste. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale, quest'ultimo ha ritenuto invece competente il Giudice di pace e ha quindi sollevato d'ufficio regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il motivo decisivo trattato dalla Corte non riguarda il merito della pretesa sostanziale, ma l'ammissibilità del regolamento d'ufficio: il Tribunale, giudice della riassunzione, poteva proporlo solo se avesse ritenuto la propria incompetenza per materia o per territorio inderogabile, non invece quando il contrasto riguardava soltanto la competenza per valore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio. Ha rilevato che l'art. 45 c.p.c. consente al giudice ad quem di sollevare il conflitto negativo d'ufficio solo se la questione attiene a materia o territorio inderogabile, mentre nel caso concreto la divergenza tra Giudice di pace e Tribunale riguardava esclusivamente la competenza per valore. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento promosso d'ufficio.
Norme richiamate
Il giudice davanti al quale il processo sia riassunto dopo una declinatoria di competenza può sollevare d'ufficio il conflitto negativo solo se ritiene la causa incompetente per materia o per territorio inderogabile; non anche se il tema riguarda soltanto la competenza per valore.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. non è ammissibile quando il contrasto tra i giudici concerne esclusivamente la competenza per valore.
- La riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente da una precedente declinatoria non consente a quel giudice di investire d'ufficio la Corte di cassazione, salvo che il suo dissenso riguardi materia o territorio inderogabile.
- Nei regolamenti di competenza promossi d'ufficio non va adottata alcuna statuizione sulle spese.
Come è indicizzato
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