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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12024/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In data 11 gennaio 2023 il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso dopo che la misura cautelare era stata attenuata passando alla detenzione domiciliare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (rinuncia all'impugnazione). Non è stata disposta condanna al pagamento delle spese processuali, poiché la causa di inammissibilità è intervenuta dopo la presentazione del ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ascone impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Palmi per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, contestatogli per la detenzione di 234 kg di marijuana. Sollevava due motivi: (1) censurava l'applicazione dell'aggravante dell'«ingente quantità» ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, sostenendo che i giudici avevano considerato soltanto il peso lordo senza gli accertamenti sul principio attivo e sul grado di purezza, rendendo apodittica la valutazione; (2) contestava le valutazioni sulle esigenze cautelari e la scelta della misura, rilevando elementi favorevoli quali l'incensuratezza, la confessione spontanea all'immediato controllo, il fatto che il terreno non era intestato a lui e che il possesso delle chiavi poteva essere occasionale, prospettando una possibile posizione di mera connivenza o favoreggiamento non punibile; infine impugnava la prognosi sulla previsione di pena superiore a tre anni, sostenendo che casi analoghi avevano comportato condanne inferiori.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    norma che sanziona la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; il reato contestato a Ascone si inquadra in questa disposizione

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    previsione dell'aggravante per ingente quantità di stupefacente; il ricorrente sosteneva che l'applicazione dell'aggravante richiede accertamenti sulla purezza e sul principio attivo e non può basarsi esclusivamente sul peso lordo

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308

    principi interpretativi sul rilievo della rinuncia sopravvenuta all'impugnazione: la rinuncia determina inammissibilita per sopravvenuta carenza di interesse e, se la causa sopravviene dopo la presentazione del ricorso, non comporta la condanna alle spese processuali

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione o la sopravvenuta mancanza di interesse determinano l'inammissibilita del ricorso in Cassazione; in tali ipotesi normalmente non si applica la condanna alle spese se la sopravvenienza avviene dopo la presentazione del ricorso.
  • Per contestare l'aggravante dell'ingente quantita' e' necessario acquisire elementi probatori tecnici (analisi chimiche sul principio attivo e sul grado di purezza) che permettano di valutare la quantita' effettiva di sostanza attiva e non limitarsi al solo peso lordo.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice deve ponderare gli elementi personali favorevoli (incensuratezza, confessione spontanea, rapporto col luogo) insieme alle esigenze di accertamento e di prevenzione della reiterazione; il difensore dovrebbe documentare e proporre misure meno afflittive quando vi siano elementi concreti a sostegno.
  • Per contrastare la prognosi su una pena prevista superiore a tre anni e l'applicazione di misure cautelari piu' severe e' utile segnalare e documentare precedenti giurisprudenziali analoghi con esiti meno gravi, nonche' la fragilita' probatoria dell'accusa.
  • Se la misura cautelare viene attenuata durante il processo, il difensore deve valutare tempestivamente se proseguire l'impugnazione: la prosecuzione puo' essere priva di interesse se la conservazione del beneficio rende superflua l'impugnazione, comportando il rischio di inammissibilita per sopravvenuta carenza di interesse.

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