Cassazione Penale, Sentenza n. 21474/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che confermava la misura cautelare più afflittiva (custodia cautelare) applicata dal GIP di Pescara per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente contestava la sussistenza della "gravità indiziaria" e il presunto rischio di reiterazione, deducendo vizi di motivazione e illegittimità nella valutazione degli elementi probatori (presenza nell'abitazione adibita a spaccio al momento della transazione, disponibilità di denaro contante, ritrovamento di un involucro contenente cocaina ai piedi di MORELLI e PESCE, nonché la presenza di bilancino e materiale per confezionamento). La difesa ha inoltre censurato l'utilizzo delle annotazioni della polizia giudiziaria e la carenza di nessi diretti tra lo stupefacente e l'imputato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base degli elementi di fatto acquisiti (presenza dell'imputato nell'appartamento nel momento della compravendita, disponibilità di somme ingiustificate rispetto ai redditi, repertamento di cocaina e materiale per il confezionamento, elementi di contesto come la stabile dedizione all'attività di spaccio e la vicinanza dell'abitazione di una parente). Quanto alle esigenze cautelari, è stato valorizzato il consistente quantitativo di droga, gli strumenti per il confezionamento, la personalità dell'indagato e i precedenti, nonché l'impraticabilità delle misure meno afflittive (anche in ragione del fatto che il reato è avvenuto in un'abitazione e l'indagato era già sottoposto a misura alternativa). La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il sindacato in sede di legittimità sul tema dei gravi indizi è limitato: non è ammessa una rinnovata valutazione di merito, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, che qui non sono state rilevate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti sono stati trasmessi per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Norma sostanziale che incrimina il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero idonei a fondare gravi indizi di responsabilità per tale fattispecie.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il livello probatorio richiesto nel giudizio di merito da quello necessario per valutare i gravi indizi in sede cautelare; la Corte sottolinea che non si applicano i criteri del giudizio di merito.
art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del giudizio cautelare per evidenziare i limiti del controllo in Cassazione sulla valutazione dei gravi indizi; la Corte osserva che non è richiamato l'art. 192, comma 2.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Citato come criterio di riferimento per la valutazione della prova penale; la Corte evidenzia che la difesa ha tentato di far valere assenza di elementi secondo il metro del giudizio di merito, non ammesso in sede di legittimità cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti di trasmissione degli atti relativi alla condanna alle spese processuali; la Corte dispone gli adempimenti conseguenti al rigetto.
Massime di principio
- In sede cautelare la "gravità indiziaria" richiede un livello probatorio inferiore rispetto al giudizio di merito: è sufficiente un compendio di elementi che fondino una probabilità qualificata di responsabilità.
- La Corte di legittimità non può svolgere una nuova valutazione in fatto o rimettere in discussione la ricostruzione probatoria del giudice di merito salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Elementi fattuali come la presenza dell'indagato nel luogo in cui avviene la transazione, la presenza dell'acquirente, il rinvenimento di ingenti quantità di stupefacente o strumenti per il confezionamento, e la disponibilità di somme di denaro ritenute ingiustificate, consolidano la gravità indiziaria e possono giustificare misure cautelari gravi.
- Per contestare con successo una misura cautelare in casi analoghi, è più efficace dimostrare errori di diritto o manifesta illogicità nella motivazione del giudice (ad es. contraddizioni documentate nelle prove, profili procedurali viziati, o assenza oggettiva del nesso tra imputato e materiale sequestrato) piuttosto che proporre una mera rivalutazione dei fatti.
- La valutazione delle esigenze cautelari deve considerare sia la pericolosità concreta del fatto (quantitativo di droga, organizzazione dell'attività) sia la personalità e la storia giudiziaria dell'indagato: l'esistenza di precedenti specifici e il fallimento di misure alternative sono argomenti che rafforzano la necessità della custodia cautelare.
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