Sentenza n. 11842/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione cautelare del decreto -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda della ricorrente di cittadinanza italiana, ex art. 9, comma 1 lett. f), legge n. 91/1992, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, anche se non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992, fondato su una segnalazione penale del 2010 riguardante il coniuge della richiedente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale deducendo l’illegittimità dell’esercizio del potere discrezionale e, in particolare, la violazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e incongruità della motivazione, oltre alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. L’Amministrazione aveva attribuito valore ostativo a una segnalazione del 2010 concernente il marito della ricorrente, incensurato e non iscritto nel registro degli indagati, relativa a un’indagine su un’agenzia di lavoro interinale e ai reati indicati nell’avviso di preavviso di rigetto. La ricorrente aveva evidenziato l’assenza di precedenti e pendenze penali sia proprie sia del coniuge. Il TAR aveva inizialmente respinto la domanda cautelare, ritenendo che il provvedimento apparisse fondato anche su ulteriori motivi e valutazioni dell’Amministrazione; all’esito del giudizio di merito, la ricorrente ha sostenuto che la mera denuncia, risalente nel tempo e non seguita da procedimento penale, non potesse giustificare il diniego senza un’autonoma verifica della sua effettiva consistenza e senza una valutazione complessiva della condotta, dell’integrazione sociale, lavorativa e familiare della richiedente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il giudice ha riconosciuto che il Ministero dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare la meritevolezza della domanda di cittadinanza e l’adesione dello straniero ai valori fondamentali della comunità nazionale. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata mediante una valutazione globale e adeguatamente motivata, che consideri la durata della permanenza, i rapporti familiari e sociali, l’attività lavorativa, la condotta complessiva e la gravità, natura ed esito degli eventuali fatti penalmente rilevanti. Una mera denuncia, peraltro riferita al coniuge della richiedente, non seguita da procedimento penale e risalente a molti anni prima, non può essere automaticamente assunta quale elemento ostativo. L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare autonomamente le modalità effettive del fatto, la sua rilevanza criminosa e il disvalore concreto, nonché ponderarlo con il complessivo percorso di vita della ricorrente. Il provvedimento è stato quindi ritenuto carente sul piano istruttorio e motivazionale e viziato dai profili dedotti. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è oggetto di un’ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve però essere esercitata mediante un esame complessivo della meritevolezza e dell’integrazione del richiedente.
Il Ministero ha utilizzato il preavviso di rigetto per comunicare l’asserita ostatività della segnalazione penale riguardante il coniuge.
Il diniego deve essere sorretto da una motivazione adeguata, individualizzata e coerente con l’effettiva consistenza e rilevanza dei fatti posti a suo fondamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, ma deve valutare in modo complessivo l’integrazione e la meritevolezza del richiedente, considerando permanenza sul territorio, attività lavorativa, legami familiari e sociali e condotta di vita.
- Una mera denuncia o segnalazione penale non seguita da procedimento o da accertamento giudiziale non può essere automaticamente posta a fondamento del diniego della cittadinanza: l’Amministrazione deve verificarne autonomamente l’effettiva consistenza, le modalità di realizzazione e il concreto disvalore.
- La rilevanza ostativa di un fatto deve essere graduata in rapporto al suo livello di accertamento giudiziale, alla natura del reato, alla gravità della condotta, all’eventuale sanzione e al tempo trascorso; quanto più il fatto è risalente e privo di accertamento, tanto più intensa deve essere l’istruttoria e specifica la motivazione.
- Gli elementi favorevoli all’integrazione del richiedente e quelli potenzialmente indicativi della mancata adesione ai valori dell’ordinamento non possono essere trattati come ambiti separati: il fatto potenzialmente ostativo deve essere ponderato nel contesto dell’intero percorso esistenziale, familiare, lavorativo e sociale dello straniero.
- Il diniego di cittadinanza è illegittimo quando attribuisce valore ostativo a una vicenda penale non accertata senza spiegare né l’effettiva commissione dei fatti né la loro concreta rilevanza penalistica ed extra-penale rispetto alla complessiva condotta del richiedente.
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