Ordinanza n. 286/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) della nota del Direttore f.f. dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio, prot. n. 9232 del 10.11.2025, comunicata con pec dell’11.11.2025, con la quale è stata negata alla ricorrente l’attivazione della licenza “b2b”; b) della successiva nota prot. n. 9673 del 26.11.2025, comunicata con pec in pari data, con la quale il Direttore f.f. dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio ha reiterato il diniego all’attivazione della licenza “b2b”; c) se e per quanto occorra del Regolamento relativo all’attivazione della licenza b2b dedicata al mercato business per l’acquisto dei titoli di accesso al sentiero n. 5 “Il Gran Cono”, testo allegato alle determinazioni dirigenziali n. 408 dell’8.9.2025 e n. 212 del 30.4.2025, unitamente alle stesse determine; d) nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente; e) con riserva sin da ora di articolare in corso del giudizio o all’esito di questo la domanda per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio relativi all'attivazione della licenza b2b per l'acquisto dei titoli di accesso al sentiero n. 5 "Il Gran Cono del Vesuvio", nonché il regolamento disciplinante tale licenza e le relative determinazioni dirigenziali
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il diniego iniziale e quello successivo reiterativo dell'attivazione della licenza b2b dedicata al mercato business per l'acquisto dei titoli di accesso al sentiero n. 5 "Il Gran Cono". Ha contestato anche, ove occorrente, il regolamento relativo alla licenza, le determinazioni dirigenziali cui il regolamento era allegato e gli atti connessi, riservandosi di formulare una domanda risarcitoria. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, l'incompetenza dell'organo che aveva adottato il regolamento, sostenendo che la competenza spettasse al Consiglio direttivo dell'Ente ai sensi dell'art. 12 dello statuto. Nel merito ha contestato il diniego fondato sull'asserita inidoneità della composizione societaria a soddisfare il requisito previsto dall'art. 3, comma 3, del regolamento. L'Ente Parco ha sostenuto che la struttura societaria della ricorrente consentisse, attraverso la partecipazione di un soggetto comune e di una società partecipata al 50%, un controllo su altra società già titolare di autorizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, al sommario esame proprio della fase cautelare, le censure non apparissero meritevoli di accoglimento. Quanto all'incompetenza, ha ritenuto che l'art. 12 dello statuto dell'Ente Parco non fosse idoneo a fondare la censura: la competenza del Consiglio direttivo è riservata agli "atti fondamentali", mentre il regolamento sulla licenza b2b appariva, in via provvisoria, un atto attuativo e gestorio, demandato al dirigente. Quanto al requisito della composizione societaria, il Collegio ha reputato convincenti i rilievi dell'Ente Parco secondo cui la società ricorrente, mediante la partecipazione del medesimo soggetto in essa e nella società partecipata al 50%, eserciterebbe un controllo sulla società già titolare di autorizzazione, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris. L'ordinanza non espone una distinta valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha deciso l'istanza di sospensione nella fase cautelare.
art. 12 dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio
La competenza del Consiglio direttivo, riservata agli atti fondamentali, non è stata ritenuta estesa al regolamento sulla licenza b2b, qualificato in via sommaria come atto attuativo e gestorio.
art. 3, comma 3, del Regolamento relativo all'attivazione della licenza b2b
Prevede il requisito relativo alla composizione societaria la cui mancanza è stata posta a fondamento dei dinieghi; il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, plausibile l'interpretazione dell'Ente circa l'esistenza di un controllo societario incompatibile.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura di incompetenza del dirigente rispetto all'adozione di un regolamento è priva di fumus quando la disciplina statutaria riserva al consiglio direttivo gli atti fondamentali e il regolamento appare, per contenuto e funzione, attuativo e gestorio.
- Ai fini del rispetto di un requisito di composizione societaria previsto per l'accesso a una licenza, può assumere rilievo anche la partecipazione indiretta o il collegamento derivante dalla presenza del medesimo soggetto in più società, quando tale assetto consenta di ravvisare un controllo sulla società già titolare dell'autorizzazione.
- Il rigetto dell'istanza cautelare può essere fondato sulla non favorevole valutazione sommaria delle censure, senza anticipare la decisione definitiva sul merito; le spese della fase cautelare possono essere riservate alla decisione finale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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