Cassazione Penale, Ordinanza n. 24240/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna alla pena di un mese di arresto per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità ex art. 650 c.p., contestato per fatti accertati a Cassano allo Ionio il 30 novembre 2018. Nel ricorso si deducevano asserite carenze motivazionali della decisione di merito e si chiedeva, in sostanza, un riesame nel merito della vicenda, anche al fine di ottenere l'applicazione della prescrizione invocata dal difensore. La Corte ha ritenuto, però, che la prova acquisita fosse univoca nel dimostrare che l'imputato, al momento del controllo, non portava con sé la carta precettiva pur essendo sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Ha inoltre escluso la particolare tenuità del fatto e ha negato la maturazione della prescrizione, per effetto della sospensione del termine ai sensi dell'art. 159, secondo comma, c.p., applicabile nel regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità, che la responsabilità per l'art. 650 c.p. risultasse adeguatamente dimostrata, che non fosse configurabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e che non fossero maturati i termini di prescrizione per effetto della sospensione ex art. 159, secondo comma, c.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integra la violazione dell'obbligo imposto dal provvedimento dell'autorità; nel caso concreto la condotta consistita nel non portare con sé la carta precettiva durante il controllo è stata ritenuta univocamente sussumibile nella fattispecie
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa in relazione alla natura e alle modalità della condotta, con giudizio ritenuto incompatibile con la sede di legittimità per ulteriori valutazioni di merito
ha comportato la sospensione del corso della prescrizione, impedendo la maturazione del termine estintivo invocato dalla difesa
richiamata come disciplina applicabile al regime della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, secondo comma, c.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di vizi motivazionali in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda processuale, quando la decisione impugnata sia sorretta da un apparato argomentativo coerente e fondato su elementi probatori univoci.
- La mancata osservanza di un provvedimento dell'autorità può essere integrata anche dalla condotta omissiva consistente nel non avere con sé il documento o titolo richiesto dal provvedimento medesimo, quando tale obbligo sia imposto a soggetto specificamente destinatario della misura.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando, per natura e modalità della condotta, l'offesa non sia connotata da minima offensività; tale apprezzamento, se già compiutamente svolto dal giudice di merito, non può essere sovvertito in cassazione mediante una nuova valutazione del fatto.
- Ai fini della prescrizione, occorre verificare anche le cause sospensive del termine; quando la sospensione prevista dalla disciplina applicabile opera, il termine estintivo non matura nonostante il tempo trascorso.
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