Cassazione Penale, Sentenza n. 29851/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 23.12.2024 che, dopo il rinvio della Corte di cassazione, aveva confermato la gravita indiziaria soltanto per il reato associativo (art. 416-bis) ma aveva annullato le misure cautelari relative ai capi per omicidio e reati connessi e, in relazione al capo 1), aveva ritenuto non sussistere l'attualita delle esigenze cautelari. Il pubblico ministero censurava la valutazione in ordine alla natura delle dichiarazioni dei collaboratori (in particolare Moscato e Arena), sostenendo che le informazioni di Moscato fossero patrimonio cognitivo comune e che le dichiarazioni di Arena costituissero riscontro autonomo; inoltre chiedeva la rinnovazione della valutazione cautelare tenuto conto dell'intero quadro indiziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso del pubblico ministero complessivamente infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato i criteri indicati dalla sentenza rescindente: ha confermato che le dichiarazioni di Moscato relative all'omicidio erano prive di riscontri individualizzanti e potevano essere di natura de relato; ha condiviso il dubbio circa la possibile coincidenza della fonte delle informazioni tra Moscato e Arena, con conseguente mancanza dell'autonomia genetica richiesta per il reciproco riscontro; ha giudicato congrua la valutazione secondo cui non era dimostrato un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, considerando il lungo periodo carcerario, l'affidamento in prova e il trasferimento lontano dal territorio, con la conseguente esclusione della pericolosita attuale e l'annullamento delle misure cautelari anche con riferimento al capo associativo.
Norme richiamate
Riferimento alla qualificazione del reato associativo mafioso e al riconoscimento della gravita indiziaria; la Corte sottolinea che la gravita indiziaria per il capo associativo puo sussistere indipendentemente dal mancato riscontro sulle specifiche condotte omicide.
Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)
Principio secondo cui chiamate in reita de relato possono essere reciprocamente riscontrate solo se dotate di autonomia genetica, ossia derivate da fonti di informazione diverse.
Sez. 1, n. 17647 del 19/2/2020 (Schirripa)
Indica che le dichiarazioni del collaboratore intraneo all'associazione possono assumere valore diretto se supportate da elementi di verifica circa le modalita di acquisizione, in modo da poterle qualificare come patrimonio cognitivo comune.
Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023 (Genovese)
Conferma che le dichiarazioni dei collaboratori intranei sono utilizzabili come informazioni ricondotte al patrimonio cognitivo comune solo dopo adeguata verifica della loro circolazione interna.
Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019 (Mazzelli)
Limiti del sindacato di legittimita sul vizio di motivazione nelle misure cautelari: la Cassazione verifica l'adeguatezza logica e giuridica delle ragioni addotte dal giudice di merito, ma non puo sostituirsi a una diversa valutazione di merito.
Sez. U, n. 11 del 22/3/2000 (Audino)
Richiama i canoni di congruita della motivazione in tema di valutazione degli elementi indizianti, utilizzati dalla Corte per valutare la correttezza della decisione del tribunale del riesame.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di un collaboratore intraneo possono essere utilizzate come informazioni riconducibili al patrimonio cognitivo comune solo se il giudice verifica e motiva le modalita con cui l'informazione e circolata nell'ambito del sodalizio; non basta la qualifica soggettiva del dichiarante.
- Le cosiddette chiamate in reita de relato possono reciprocamente costituire riscontro solo se esiste autonomia genetica fra le chiamate, cioe se provengono da fonti distinte; la presenza di una comune fonte primaria annulla quel requisito.
- Le dichiarazioni 'doppiamente indirette' o contraddittorie rispetto all'individuazione della fonte primaria hanno scarso valore di riscontro e non sono idonee a sorreggere gravita indiziaria per reati specifici quali l'omicidio.
- In sede di riesame cautelare il giudice deve valutare anche l'attualita del pericolo di reiterazione: elementi come lunga detenzione precedente, affidamento in prova, trasferimento territoriale e attivita lavorativa possono concorrere a escluderlo.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione cautelare e limitato: la Corte verifica la correttezza logico-giuridica delle ragioni del giudice di merito, senza sostituirsi a una rivalutazione di merito dei fatti.
- Per il pubblico ministero grava l'onere di dimostrare non solo la gravita indiziaria, ma anche riscontri individualizzanti e l'autonomia delle fonti quando si fonda la prova su dichiarazioni di terzi; la carenza di tali elementi rende non autosufficiente la prova indiziaria.
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