Cassazione Penale, Sentenza n. 41437/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Dai fascicoli è emerso che la persona offesa ha rimesso la querela nell'udienza del 27/01/2020; pertanto il motivo di ricorso è assorbito. La Corte ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'avv. Corrado Viazzo per violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava l'insussistenza dell'aggravante relativa alla commissione del tentato furto su cose esposte alla pubblica fede (art. 625, comma 1, n. 7, c.p.).
Norme richiamate
La fattispecie contestata è il tentato furto aggravato nella forma prevista dal citato comma e numero; la doglianza difensiva era rivolta all'applicazione di tale aggravante.
introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lvo 10 ottobre 2022, n. 150
La modifica ha reso il delitto commesso su cose esposte alla pubblica fede procedibile a querela di parte, con la conseguenza che la remissione della querela estingue il reato quando applicabile.
Massime di principio
- Se la legge rende un reato procedibile esclusivamente a querela di parte, la remissione della querela estingue il reato e impedisce la continuazione del procedimento penale.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando emerge una causa di estinzione del reato sopravvenuta (es. remissione di querela) che rende inutile il rinvio ad altra corte.
- Quando il motivo di impugnazione riguarda circostanze aggravanti, l'intervenuta remissione della querela può assorbire il motivo e determinare l'estinzione del reato anche se l'aggravante fosse controversa.
- È essenziale verificare tempestivamente gli atti processuali (udienze e registrazioni) per riscontrare eventuali remissioni di querela o altre cause di estinzione sopravvenute che incidono sull'azione penale.
- In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese processuali possono essere poste a carico dell'imputato/querelato anche quando la decisione finale è l'annullamento per estinzione del reato.
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