Cassazione Penale, Sentenza n. 08173/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello contestando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l'assenza di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e l'omissione/incomprensibilità nel diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia a motivi di appello limita la cognizione ai soli punti residui e impedisce di dolersi in Cassazione per omissioni relative ai motivi rinunciati. Ha considerato adeguata la motivazione della Corte di appello circa il diniego delle attenuanti generiche (rilevando le modalità particolarmente allarmanti dell'azione e la spiccata capacità a delinquere, desunta dai numerosi carichi pendenti e precedenti) e ha ritenuto congruamente giustificato il rigetto della sospensione condizionale della pena in considerazione delle pendenze e condanne pregresse. Non è stata disposta condanna alle spese processuali né versamento in favore della cassa delle ammende per la natura minorile del procedimento. Sentenza del 16/01/2026: ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte sottolinea che il vizio denunciato ai sensi di questa norma richiede specificità e concretezza: doglianze generiche sono inammissibili. La norma viene applicata per valutare l'ammissibilità del motivo di ricorso.
Riferita come norma che disciplina cause di non punibilità/proscioglimento: la Corte osserva che il ricorrente non ha indicato elementi concreti tali da imporre l'immediata declaratoria di non punibilità dopo la rinuncia ai motivi sulla responsabilità.
art. 611, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta in mancanza di richiesta di trattazione in pubblica udienza, così come previsto da tale norma.
Cass. Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018 (Di Sarno)
Giurisprudenza richiamata per il principio che il ricorso è inammissibile se prospetta violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di causa di non punibilità senza indicare elementi concreti che giustifichino tale pronuncia, soprattutto ove il ricorrente abbia rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità.
Massime di principio
- La rinuncia a specifici motivi di appello limita le questioni impugnabili: non è possibile impugnare in Cassazione omissioni relative ai motivi rinunciati.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e contenere elementi concreti; le censure generiche sono usualmente dichiarate inammissibili.
- La Corte d'appello è tenuta a motivare il diniego delle attenuanti generiche; una motivazione fondata su modalità particolarmente allarmanti del reato e sulla spiccata capacità a delinquere può essere ritenuta sufficiente.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando pendenze e precedenti indicano una prognosi negativa circa l'astensione da future condotte delittuose.
- Nei procedimenti a carico di minorenni l'inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali o l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende.
- La procedura di Cassazione può svolgersi per trattazione scritta se non è richiesta l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
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