Ordinanza n. 10023/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento della Sottocommissione per la visita medica di revisione applicata al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1985 allievi finanzieri - anno 2025 indetto con Determinazione n. -OMISSIS- in data 22 ottobre 2025 del Comandante generale della Guardia di Finanza, reso in data 02.03.2026, con il quale la ricorrente -OMISSIS- è stata dichiarata non idonea all’accertamento dell’idoneità psico-fisica necessario per la partecipazione al medesimo concorso, risultandone conseguentemente esclusa; - del preliminare atto della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento applicata al medesimo concorso, reso in data 21.01.2026, con il quale la ricorrente -OMISSIS- è stata giudicata «non idonea» al servizio nella Guardia di Finanza ed esclusa dal concorso con la seguente motivazione: «Pregressa chiusura del dotto di Botallo per via transcatetere percutanea di cui al titolo x lettera a) n. 59 dell'allegato 1 al decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante generale della Guardia di Finanza»; - del decreto del Comandante generale della Guardia di Finanza 25 febbraio 2016, n. 61772, nella parte d’interesse (allegato 1, lett. a), voce n. 59 «le cardiopatie congenite ed il loro pregresso trattamento chirurgico»).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica, confermato in sede di revisione, con esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri, nonché la disposizione regolamentare relativa alle cardiopatie congenite e al loro pregresso trattamento chirurgico
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato il giudizio della Commissione medica di revisione, il precedente giudizio di primo accertamento e la disposizione del decreto del Comandante generale della Guardia di finanza richiamata a fondamento dell'esclusione. Ha dedotto che la chiusura del dotto di Botallo mediante intervento transcatetere percutaneo, eseguito in età infantile, avrebbe determinato la completa risoluzione della condizione clinica, con piena restitutio in integrum e assenza di postumi. Ha inoltre sostenuto che la persistenza del dotto di Botallo non costituirebbe, in senso tecnico, una malformazione del cuore e dei grossi vasi, ma un fenomeno di mancata involuzione di una struttura fisiologicamente preesistente. Ai fini della decisione occorre quindi accertare sia la corretta qualificazione medico-scientifica della condizione clinica sia la sua concreta incidenza sull'idoneità al servizio nella Guardia di finanza.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., affidandola al Collegio medico legale della difesa mediante una Commissione composta da tre ufficiali medici, di cui uno specialista in cardiologia. La verificazione dovrà chiarire la natura della persistenza del dotto arterioso di Botallo, le sue conseguenze cliniche e funzionali, le modalità terapeutiche, il decorso ordinario dopo la chiusura transcatetere e l'eventuale permanenza di limitazioni, rischi o necessità di controlli. Dovrà inoltre essere accertata, con specifico riguardo alla candidata, la condizione originaria, l'intervento eseguito, i relativi esiti, l'eventuale presenza attuale di alterazioni anatomiche o funzionali, la necessità di terapie o monitoraggi e l'incidenza concreta di eventuali postumi o fattori di rischio sull'idoneità al servizio. L'amministrazione dovrà fornire la documentazione richiesta; l'operazione dovrà svolgersi entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza e la relazione dovrà essere depositata entro i successivi quindici giorni. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima e potranno partecipare tramite consulenti medici di fiducia. La liquidazione delle spese, comprese quelle del verificatore, è stata riservata alla definizione del giudizio. È stata fissata la camera di consiglio del 7 ottobre 2026 per il prosieguo.
Norme richiamate
Disciplinano il ricorso alla verificazione quale mezzo istruttorio volto ad acquisire, tramite un organo tecnico, gli elementi necessari per la decisione su questioni tecniche controverse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento dei dati personali, in particolare quando la diffusione del provvedimento possa arrecare pregiudizio alla dignità o alla riservatezza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute, oggetto di particolare protezione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Rileva per le garanzie relative al trattamento dei dati concernenti la salute e alla loro diffusione.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica dipende dalla qualificazione medico-scientifica di una patologia e dalla sua concreta incidenza funzionale, il giudice può disporre una verificazione tecnica prima di decidere il merito.
- La valutazione dell'idoneità al servizio non può fondarsi soltanto sulla denominazione astratta della patologia o sul pregresso intervento terapeutico, ma deve considerare anche gli esiti attuali, l'eventuale presenza di alterazioni anatomiche o funzionali, i rischi residui, le necessità terapeutiche e l'incidenza concreta sulla prestazione lavorativa e fisica richiesta.
- Nella verificazione medico-legale disposta in una controversia sull'idoneità concorsuale, l'accertamento deve svolgersi in contraddittorio, con possibilità per le parti di partecipare mediante propri consulenti tecnici e con acquisizione della documentazione sanitaria rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1042/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1044/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →