Sentenza del 04/05/2016 n. 8868 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, n. 70 del 2 luglio 2009, che aveva dichiarato nullo il pignoramento presso terzi promosso contro D.V. per somme richieste con cartella di pagamento relative a contravvenzioni al codice della strada e tasse automobilistiche. Il Tribunale aveva qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione e ritenuto insussistente il credito, poiché gli addebiti riguardavano violazioni e inadempimenti successivi alla comprovata vendita delle autovetture. Equitalia ha dedotto: 1) che l’opposizione riguardava vizi formali degli atti esecutivi e sarebbe stata tardiva ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; 2) che, per le sanzioni stradali e in assenza di notifica del verbale, l’opposizione alla cartella doveva essere proposta davanti al giudice di pace secondo la procedura della legge n. 689 del 1981; 3) che il Tribunale non avrebbe potuto annullare l’intero pignoramento, comprendente anche crediti tributari non contestati; 4) che vi erano omissioni motivazionali sulle eccezioni relative alla cartella e un’errata statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché i quesiti di diritto richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla sentenza pubblicata nel 2009, erano astratti e non collegavano la regola invocata ai fatti, alla decisione impugnata e alle ragioni della censura. In particolare, il primo quesito presupponeva senza confrontarsi con la qualificazione del Tribunale un’opposizione agli atti esecutivi, mentre il giudice di merito aveva ritenuto contestata la debenza sostanziale del credito e applicabile l’art. 615 c.p.c.; il secondo non considerava, tra l’altro, la natura anche tributaria dei crediti e i dati processuali rilevanti; il terzo non spiegava quali elementi imponessero di distinguere i crediti o di acquisire d’ufficio il fascicolo esecutivo. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: mancava il necessario momento di sintesi del fatto controverso e la censura non considerava che le argomentazioni dell’esattore potevano essere state implicitamente respinte alla luce della prova della vendita dei veicoli. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le censure né modificato la decisione del Tribunale. Nulla sulle spese, poiché D.V. non ha svolto attività difensiva in cassazione.
Norme richiamate
Il quesito di diritto - dovendo costituire un momento di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale - non può esaurirsi nella mera enunciazione di una regola astratta, dovendo invece presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, il quesito deve collegare i fatti accertati, la regola applicata dal giudice di merito e la diversa regola invocata dal ricorrente. Un quesito astratto o non riferito alla concreta ratio decidendi comporta l’inammissibilità del motivo; la carenza non può essere colmata rinviando alla narrativa del ricorso.
Il giudice di merito (sent. pag. 2), il quale ha posto in evidenza come l'opponente avesse qui contestato "non un mero dato formale, ma la debenza della somma sotto il profilo sostanziale", con la conseguenza che si trattava, in sede di qualificazione giuridica della domanda, di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Quando la contestazione riguarda l’esistenza o la debenza sostanziale del credito posto a base dell’esecuzione, la domanda è qualificabile come opposizione all’esecuzione, non come opposizione agli atti esecutivi fondata su vizi formali.
Il giudice di merito (sent. pag. 2), il quale ha posto in evidenza come l'opponente avesse qui contestato "non un mero dato formale, ma la debenza della somma sotto il profilo sostanziale", con la conseguenza che si trattava, in sede di qualificazione giuridica della domanda, di opposizione ex art. 615 c.p.c., e che non potevano pertanto applicarsi nella specie i termini di decadenza invocati dal concessionario.
I termini di decadenza previsti per l’opposizione agli atti esecutivi non si applicano quando, per il contenuto effettivo della domanda, l’opponente contesta la debenza sostanziale del credito e l’azione va qualificata ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
Massime di principio
- La natura dell’opposizione si determina in base al contenuto sostanziale delle contestazioni: la contestazione dell’esistenza o della debenza del credito attiene all’opposizione all’esecuzione; la denuncia di irregolarità formali di un atto esecutivo attiene, invece, all’opposizione agli atti esecutivi.
- Nel regime dell’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis, ciascun quesito di diritto deve essere concreto e autosufficiente: deve esporre i fatti rilevanti, la regola seguita dal giudice e quella che si sarebbe dovuta applicare. Quesiti teorici o non calibrati sulla decisione impugnata rendono inammissibile il motivo.
- Anche il motivo di ricorso per vizio motivazionale soggetto all’art. 366-bis c.p.c. richiedeva un momento di sintesi autonomo, che identificasse il fatto controverso e spiegasse perché la lacuna o contraddizione fosse decisiva; la sua mancanza determina l’inammissibilità della censura.
- La decisione non stabilisce nel merito che ogni vendita del veicolo elimini automaticamente tutti i crediti iscritti a ruolo: il ricorso è stato definito per inammissibilità dei motivi e non vi è stata una pronuncia di cassazione sul merito delle singole componenti della cartella.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 147 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 793 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 795 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 813 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 2601 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 4 mag 2016Sentenza del 04/05/2016 n. 3880 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →