Cassazione Penale, Ordinanza n. 07162/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche, poiché tali attenuanti risultavano invece già riconosciute nei gradi di merito. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino nei confronti di due imputati per un tentato furto in abitazione con circostanze aggravanti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in concorso. In cassazione, tramite difensore, gli imputati hanno proposto un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha rilevato che la doglianza era manifestamente infondata, perché il giudice di merito aveva in realtà già riconosciuto le attenuanti generiche; inoltre il motivo era non deducibile in sede di legittimità nella formulazione proposta.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nei reati contestati
richiamato per il tentativo nel capo relativo al furto
base normativa del capo relativo al tentato furto in abitazione
richiamato quale aggravamento del reato patrimoniale contestato
richiamato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale
richiamato per le lesioni personali
richiamato come aggravante delle lesioni
richiamato quale ulteriore aggravante del delitto di lesioni
norma invocata dai ricorrenti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere utilmente dedotta una censura che presuppone un mancato riconoscimento di attenuanti generiche quando dagli atti risulta che tali attenuanti siano già state concesse dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando è manifestamente infondato perché fondato su un presupposto di fatto smentito dalla sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
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