Cassazione Penale, Sentenza n. 8289/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Monza del 16/07/2021 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del GIP del 07/06/2021, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti, tra gli altri, di VENDER/VERDER GINO per euro 19.929.815,61 (capi 1,2,3) e, in via sostitutiva, per equivalente fino a euro 6.221.566,00 (capo 4). Il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso per cassazione (atto pervenuto il 21/01/2022) avendo raggiunto un accordo sulla pena e definito il procedimento nella fase delle indagini.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo la causa di inammissibilità riconducibile alla volontà (quindi alla colpa) del ricorrente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la Corte Costituzionale che confermano l'applicazione della sanzione indipendentemente dalla specifica causa che determina l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cassazione a seguito di rinuncia all'impugnazione; la Corte l'ha applicata per l'effetto automatico dell'inammissibilità.
Disposta la condanna alle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; la Corte interpreta la norma nel senso che la sanzione si applica indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla requisitoria presentata dal Sostituto Procuratore Generale; la norma disciplina la partecipazione del Procuratore Generale nelle udienze camerali per talune fattispecie (richiesta di inammissibilità nel procedimento).
Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Cortecitata a supporto della motivazione secondo cui la sanzione pecuniaria è dovuta quando la causa di inammissibilità è riconducibile alla volontà del ricorrente (colpa).
Cass. Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016 (Rv. 267373)
Precedente giurisprudenziale richiamato per confermare l'orientamento secondo cui la declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria senza distinguere tra le diverse cause di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso per cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- L'inammissibilità dovuta a rinuncia del ricorrente può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.), in quanto la causa è imputabile alla volontà del ricorrente.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. si applica indipendentemente dalla specifica causa che determina l'inammissibilità, secondo l'orientamento della giurisprudenza consolidata.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare l'effetto immediato di costi e sanzioni, anche in presenza di accordi deflativi (es. accordo sulla pena), perché la definizione del procedimento non impedisce l'applicazione delle sanzioni per la rinuncia.
- Negoziazioni per definire il procedimento nelle fasi preliminari (accordi sulla pena) possono rendere superfluo il ricorso, ma non necessariamente eliminano l'obbligo di pagare spese o sanzioni derivanti dalla rinuncia formale.
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