Cassazione Penale, Sentenza n. 31411/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rilasciate in periodi anteriori (2012-2014) e alla loro utilizzabilità per fatti verificatisi dal 2017 in poi; contesta la valenza probatoria delle intercettazioni che sarebbero riferibili a normali rapporti di lavoro e prive di un quid pluris che dimostri il carattere illecito; sostiene l'insussistenza dell'elemento psicologico per l'integrazione del concorso esterno in associazione mafiosa e dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, trattandosi di dazioni coatte (estorsive) e non di agevolazione volontaria, e lamenta la mancata valutazione di argomentazioni difensive che separerebbero le condotte dell'imprenditore dai membri della consorteria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla inutilizzabilità o inattualità delle dichiarazioni dei collaboratori, rilevando che molti sono stati risentiti e hanno attualizzato le dichiarazioni; ha dato valore probatorio alle intercettazioni indicate dal Tribunale del riesame (diversi episodi del 2017-2019 relativi a schede contraffatte, posizionamento e sviluppo di schede per slot machine) e ai riscontri (informative, nota della Guardia di Finanza, dichiarazioni del collaboratore Zaffonte). Ha inoltre affermato la compatibilità tra la contestazione di concorso esterno e l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. L'ordinanza del riesame resta efficace.
Norme richiamate
Disciplina dell'associazione per delinquere; richiamata per inquadrare l'azione organizzata finalizzata a reati come estorsioni, frodi nel gaming, narcotraffico e usura
Definizione dell'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistente l'operatività di una cosca e la sua incidenza sul controllo territoriale delle attività illecite
codice penale - art. 416-bis, comma 1 (aggravante)
Aggravante applicata in quanto il ricorrente avrebbe fornito un contributo concreto alla cosca (es. versamenti, protezione, prestiti) ottenendo vantaggi monopolistici; la Corte ha affermato che l'aggravante è compatibile con la contestazione di concorso esterno
Principio del concorso di persone nel reato; utilizzato unitamente alla norma sull'associazione mafiosa per inquadrare la partecipazione o l'agevolazione di terzi nelle condotte delittuose
Corte Costituzionale, sentenza 13/6/2000 n.186
Richiamata in relazione alla possibilità, in caso di inammissibilità del ricorso per colpa, di disporre un versamento equitativo alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 6, n. 25912 del 02/03/2021; Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021
Precedenti che chiariscono la compatibilità tra concorso esterno e aggravante e definiscono il concorso esterno dell'imprenditore quando sussistono reciproci vantaggi con la cosca
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono automaticamente inutilizzabili per il mero fatto di essere state rese in anni anteriori: se i collaboratori vengono risentiti e attualizzano le dichiarazioni o se vi sono riscontri investigativi, tali testimonianze mantengono valore probatorio
- Intercettazioni tecniche che documentano conversazioni su 'schede', modifiche, posizionamento e sviluppo di apparecchiature possono fornire il quid pluris necessario se sono congruamente collegate a dichiarazioni di collaboratori e ad altri riscontri (informative, note di polizia economico‑finanziaria, prestiti sospetti)
- Il concorso esterno in associazione mafiosa può sussistere anche per un imprenditore non formalmente parte dell'organizzazione quando si instaura un rapporto di reciproci vantaggi (protezione, monopolio territoriale, percentuali sui profitti) con la cosca
- L'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, può applicarsi anche se non è provato l'intento di rafforzare il sodalizio: è sufficiente che la condotta agevoli in concreto le attività esterne o gli interessi del sodalizio
- In sede di legittimità la Corte non è tenuta a rivedere liberamente la valutazione probatoria compiuta dai giudici del merito; le censure meramente dirette a diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili
- Per la conferma o la sostituzione di misure cautelari contano in modo decisivo il pericolo di reiterazione del reato, la persistenza di rapporti con ambienti criminali e i concreti elementi di pericolosità emersi dalle indagini
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