Cassazione Penale, Sentenza n. 34864/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che aveva accolto il reclamo dell'internato Andrea Autiero volto a ottenere la socialità anche con persone detenute nella stessa Casa circondariale di Tolmezzo. L'amministrazione penitenziaria ha sostenuto la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e dell'art. 14 dell'ordinamento penitenziario, richiamando il divieto di creare gruppi di socialità misti tra detenuti e internati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 14 ord. pen. prevede la separazione tra detenuti e internati ma ammette deroghe "in particolari circostanze"; i giudici di sorveglianza hanno valutato l'esistenza di tali particolari circostanze senza illogicità. Si è considerato che Autiero era rimasto isolato per circa un anno per carenza di internati non incompatibili per aree geografiche e che la presenza successiva di altro internato non era stata tempestivamente dimostrata dall'amministrazione. Il richiamo a questioni di costituzionalità dell'art. 41-bis non era pertinente e la Corte Costituzionale aveva già dichiarato non fondata analoga questione (Corte Cost. n.197/2021). Inoltre, essendo l'Amministrazione titolare del trattamento e non parte civilista, dal rigetto del ricorso non è derivata per essa condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 14 ordinamento penitenziario
"E assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione". "E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza"
La separazione tra detenuti e internati non è assoluta; sono ammesse deroghe in "particolari circostanze". L'accertamento della sussistenza di tali circostanze è di natura valutativa e rimessa al giudice di sorveglianza, salvo vizi di illogicità.
art. 41-bis ord. pen. (richiamato)
Richiamato dall'amministrazione per sostenere l'impossibilità di estendere determinati regimi agli internati; la Corte ha ritenuto il richiamo non pertinente al caso specifico e ha ricordato che la questione di costituzionalità relativa è stata respinta dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n.197/2021).
Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (precedente giurisprudenziale)
Principio secondo cui l'amministrazione penitenziaria, titolare del trattamento, non assume la veste di parte civilistica che comporterebbe automaticamente l'attribuzione delle spese processuali; quindi il rigetto del ricorso non determina necessariamente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La separazione tra detenuti e internati prevista dall'art. 14 ord. pen. non è assoluta: possono essere ammesse attività miste in "particolari circostanze"; la valutazione di tali circostanze è rimessa al giudice di sorveglianza.
- Le decisioni del magistrato di sorveglianza su valutazioni fattuali (es. isolamento prolungato, mancanza di persone compatibili) sono difficilmente rivedibili in Cassazione se non emergono illogicità manifeste o violazioni di diritto.
- Chi reclama la mancanza di misure alternative o la compatibilità tra internati e detenuti deve fornire tempestiva e adeguata prova della situazione attuale: informazioni sopravvenute non dimostrate tempestivamente possono non incidere sul giudizio.
- Richiami a profili di costituzionalità (es. art. 41-bis) devono considerare la giurisprudenza costituzionale intervenuta: questioni già dichiarate non fondate dalla Corte Costituzionale difficilmente rilevano nel merito del ricorso.
- Quando l'Amministrazione penitenziaria agisce in sede di impugnazione relativa a trattamenti dei detenuti/internati, l'esito negativo del ricorso non implica automaticamente condanna al pagamento delle spese processuali, in virtù della sua qualità di titolare del trattamento.
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