Cassazione Penale, Ordinanza n. 17172/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. dopo accordo tra le parti sui motivi di appello e sulla pena, con conseguente preclusione dell'impugnazione ordinaria. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in applicazione del rito di concordato sui motivi d'appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado. Con il ricorso ha lamentato l'assenza di motivazione sulla mancata applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., deduzione formulata in termini generici. La Corte di cassazione ha rilevato che in appello l'imputato aveva rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità e aveva concordato esclusivamente il trattamento sanzionatorio, con conseguente implicita rinuncia anche a successive doglianze sul punto. Ha inoltre richiamato la disciplina che prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., salvo ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
Norme richiamate
consente alle parti di concordare l'accoglimento totale o parziale dei motivi di appello e, se occorre, anche la pena; la sentenza resa ai sensi di tale norma è poi sottratta al ricorso ordinario per cassazione.
prevede l'inammissibilità, senza formalità, del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta e contro la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p.
la deduzione relativa a una possibile causa di non punibilità è stata ritenuta non scrutinabile in presenza della rinuncia ai motivi di responsabilità e del concordato in appello, oltre che genericamente formulata.
è richiamato come rimedio straordinario esperibile avverso la declaratoria di inammissibilità nei casi previsti.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamato come fonte delle pene sostitutive che possono essere oggetto di accordo nel concordato sui motivi d'appello.
Massime di principio
- La sentenza pronunciata a seguito di concordato sui motivi d'appello ex art. 599-bis c.p.p. non è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, essendo prevista la declaratoria di inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Chi aderisce in appello a un concordato che investe solo il trattamento sanzionatorio e rinuncia ai motivi di responsabilità non può poi introdurre in cassazione doglianze incompatibili o precluse, anche se formulate come omessa verifica di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
- La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve comunque essere specifica e non meramente generica; in presenza di concordato e rinuncia ai motivi di merito, essa non supera il filtro di ammissibilità.
- Nel procedimento definito ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti sul quantum di pena produce un vincolo processuale che limita le successive impugnazioni ordinarie e concentra la tutela sull'eventuale rimedio straordinario previsto dalla legge.
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