Sentenza n. 595/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento di revoca dell'abilitazione al servizio telematico “Entratel” e di inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel e di inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione cautelare della sua efficacia. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza della Sezione. Prima della definizione del merito, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non sono stati esaminati i vizi dedotti né la legittimità del provvedimento impugnato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della fattispecie. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese della parte che l’ha resa: il giudice può compensarle quando ritenga peculiare la fattispecie.
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