Cassazione Penale, Ordinanza n. 02979/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non ammissibili perché riproduttivi di censure già valutate e comunque volti a sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio, oltre che perché generici e non specificamente confrontati con la motivazione della decisione di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. In cassazione il ricorrente ha censurato il giudizio di responsabilità, deducendo anche il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato separatamente. La Corte rileva che i motivi erano in parte meramente ripetitivi di doglianze già esaminate nei gradi di merito e sostanzialmente diretti a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti, e in parte generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto di condanna in appello.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Ipotesi attenuata invocata dal ricorrente, il cui mancato riconoscimento è stato censurato in cassazione.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si limitino a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito e che, nella sostanza, richiedano una diversa valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è generica e quindi inammissibile.
- La deduzione del mancato riconoscimento di una fattispecie attenuata, delle attenuanti generiche o della continuazione non è ammissibile quando sia proposta in modo assertivo e non correlato alle argomentazioni della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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