Cassazione Civile, Sentenza n. 26695/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione allo stato passivo del fallimento della Algat per la rivendica di macchinari: (a) istanza di rivendica dell'11/10/2013 relativa a erosione a filo Agie 300 e rettifica planetaria Moore 450 CPZ; (b) istanza integrativa del 16/10/2013 relativa alla pressa HFA 7000 plus con decoiler FBA 8/300; (c) istanza di rivendica del 09/04/2014 relativa alla stessa pressa. Il ricorrente ha prodotto contratto di leasing (24/07/2006) con Banca Agrileasing, fatture, estratti conto e richiesto l'esibizione dei libri contabili della Algat per provare acquisto e affidamento dei beni. Il curatore della Algat ha eccepito mancanza di autorizzazione del giudice delegato, inammissibilità della seconda istanza e l'infondatezza delle domande.
La decisione
Il Tribunale di Varese (decreto del 10/02/2016) ha rigettato l'opposizione: ha ritenuto che l'istanza del 16/10/2013 fosse una domanda nuova rispetto a quella dell'11/10/2013 e che la richiesta del 09/04/2014 fosse contenuta nella precedente; ha escluso che la duplicazione implicasse automaticamente improcedibilità ma ha ritenuto preclusa la disamina della seconda dalla pronuncia sul primo punto. Nel merito ha ritenuto insufficiente la prova dell'acquisto e dell'affidamento: il contratto di leasing risultava privo di data certa, le fatture della concedente e gli estratti conto non costituivano prova idonea, e le copie cartacee delle interrogazioni telematiche non avevano i requisiti probatori; inoltre l'affidamento non è stato dimostrato. Ha ritenuto inammissibile (in cassazione) il ricorso del curatore della SIAC: il rigetto dell'istanza di esibizione è atto discrezionale non sindacabile in sede di legittimità e, anche se venisse ammessa la prova dell'acquisto, mancava la dimostrazione del titolo in base al quale il bene si trovava nella disponibilità della società fallita, quindi l'accoglimento non avrebbe potuto portare alla cassazione del decreto. Spese compensate a carico del ricorrente (liquidate in Euro 7.000,00 compensi più oneri).
Norme richiamate
Non contiene un elenco tassativo dei fatti che conferiscono data certa a una scrittura privata; spetta al giudice di merito valutare se gli elementi prodotti attribuiscono data certa al documento.
Richiamato nel ricorso; nella decisione non è sviluppata un'interpretazione autonoma ma è tra le norme indicate a corredo delle censure sulla prova documentale.
Richiamato nel ricorso; la sentenza non formula una specifica interpretazione distinta da quella generale sulla valutazione dei documenti.
Applicabile al regime probatorio delle rivendiche nei confronti del fallimento: il terzo che rivendica beni compresi nell'attivo fallimentare deve dimostrare, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, l'acquisto della proprietà e che il bene era affidato al fallito per titolo diverso dal trasferimento della proprietà o altro diritto reale.
Richiamato per analogia: le rivendiche nei confronti del fallimento hanno la stessa natura delle opposizioni di terzo all'esecuzione e sono soggette alla medesima disciplina procedurale e probatoria.
Norma richiamata in relazione all'avvio della trattazione del giudizio davanti alla Sezione competente; contestualizza l'iter processuale della causa.
Richiamato per giustificare il rinvio alla pubblica udienza della Prima Sezione civile; attiene alla possibilità di trasferire la trattazione a pubblica udienza per questioni di particolare rilevanza.
Richiamato per il principio della 'ragione più liquida', che permette alla Corte di cassazione di esaminare prima le questioni di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24/12/2012, n. 228)
Richiamato in relazione all'accertamento dei presupposti per il versamento a carico del soccombente; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione della disciplina citata.
Massime di principio
- In una rivendica di beni compresi nell'attivo fallimentare il terzo ha l'onere stringente di provare sia l'acquisto della proprietà sia che il bene era affidato al fallito per titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale, con documento avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
- Contratti privi di 'data certa', fatture emesse da terzi o estratti conto bancari, da soli, possono essere ritenuti insufficienti per dimostrare l'acquisto in vista di una rivendica fallimentare; è necessario predisporre elementi probatori che soddisfino il requisito della data certa o mezzi di prova primari riconosciuti.
- Le richieste di esibizione di atti o libri contabili avverso la controparte sono atti istruttori residuali: il loro rigetto è atto discrezionale del giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi macroscopici.
- La proposizione di istanze successive aventi oggetti differenti o ampliativi può essere qualificata come nuova domanda; la duplicazione non comporta automaticamente improcedibilità, ma le decisioni sul primo ricorso possono precludere la disamina di questioni già decise o contenute.
- In situazioni simili è necessario curare fin dall'inizio la forma e la prova: assicurare la 'data certa' dei documenti essenziali, acquisire titoli opponibili al curatore (o comunque idonei a resistere a controllo giudiziale) e, se si intende chiedere esibizioni, motivarne specificamente l'oggetto e l'utilità probatoria per non incorrere nel rigetto per genericità.
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