Cassazione Civile, Sentenza n. 26728/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza regionale sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere non applicabili le sanzioni (e nel rigetto della pretesa erariale) nonostante il presupposto impositivo fosse anteriore all'ammissione di Exté alla procedura di amministrazione straordinaria. ADER, con ricorso incidentale, censurava invece la decisione che aveva escluso tout court l'obbligo dei compensi di riscossione (aggio e spese esecutive), sostenendo che la cartella di pagamento doveva essere notificata e che tali oneri devono essere riconosciuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle entrate e ha accolto, nei limiti indicati, il ricorso incidentale proposto da ADER. In particolare la Corte ha ritenuto legittima la notifica della cartella di pagamento agli organi della procedura (avendo la cartella funzione anche di atto di accertamento) ma ha stabilito che le sanzioni non sono dovute perché, per il periodo interessato, il termine di pagamento non era ancora decorso alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (quindi non poteva imputarsi all'impresa la coscienza e volontà della violazione). Quanto agli oneri di riscossione (spese esecutive e aggio), la Corte ha affermato che la loro indicazione in cartella è legittima ma la valutazione della loro concorsualità e dell'effettiva debenza in sede concorsuale spetta al giudice delegato/ordinario della procedura; il giudice tributario non poteva escluderli tout court. La sentenza impugnata è stata cassata nei termini sopra esposti; la Corte ha parzialmente accolto il precedente ricorso di Exté limitatamente alle sanzioni (sanzioni da ritenersi non dovute). Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 54-bis
La cartella emessa ai sensi dell'art. 54-bis, contenente l'accertamento derivante dalla dichiarazione dei commissari straordinari, ha natura di atto con funzione di accertamento tributario opponibile alla procedura concorsuale; la sua notifica agli organi della procedura è legittima.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 74-bis, comma 1
Richiamato come norma che permette la dichiarazione IVA resa dai commissari straordinari, sulla cui base è stata iscritta a ruolo la pretesa tributaria.
Legge fallimentare - art. 52
Principio generale: il fallimento apre il concorso sui crediti e ogni credito deve essere accertato secondo le forme degli artt. 93 ss. l.fall.; principio esteso per analogia all'amministrazione straordinaria.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - art. 151
Riproduce il principio dell'art. 52 l.fall. circa l'accertamento dei crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.
Legge fallimentare - artt. 93 ss.
Procedure e forme per l'accertamento dei crediti nella procedura concorsuale; il giudice della procedura valuta la concorsualità e la collocazione del credito.
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 - art. 53
La disciplina dell'amministrazione straordinaria richiama le regole del fallimento per l'accertamento del passivo; pertanto si applicano le stesse regole di opponibilità e concorsualità.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 17
Norma sulle sanzioni tributarie: la Corte ha interpretato che la sanzione richiede il presupposto soggettivo (coscienza e volontà) e non può essere irrogata quando, alla data di apertura della procedura concorsuale, il termine per il pagamento non era ancora decorso, sicché non vi è responsabilità imputabile.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 36-bis
Riferita nel ricorso per la disciplina degli obblighi dichiarativi e delle sanzioni; richiamata nel motivo principale ma senza essere riconosciuta applicativa a favore dell'Erario nella specie.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 13
Citata in relazione alle sanzioni accessorie; la Corte ha però escluso la loro dovuta applicazione per il caso in cui il termine di pagamento non fosse decorso alla data di apertura della procedura.
d.lgs. 15 dicembre 1997 / d.lgs. 112/1999 - art. 17
Norma che disciplina spese di esecuzione e aggio di riscossione: la Corte ha confermato che tali oneri sono determinati dalla legge e possono essere indicati in cartella, ma la loro concorsualità deve essere valutata dal giudice della procedura concorsuale.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 25
Richiamata nel ricorso incidentale in relazione agli obblighi di notifica e alle modalità di riscossione; la Corte ha sottolineato l'importanza della notifica ai soggetti della procedura per l'opponibilità del credito.
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - art. 19
Richiamata in riferimento alle regole sull'aggio di riscossione; la Corte ha rinviato alla valutazione del giudice della procedura la verifica della loro effettiva dovuta concorsualità.
Massime di principio
- La cartella di pagamento notificata agli organi della procedura concorsuale può svolgere funzione di atto di accertamento opponibile alla procedura; la sua legittimità non è esclusa dall'esistenza del ruolo come unico elemento per l'insinuazione al passivo.
- Le sanzioni tributarie sono dovute solo se, alla data di apertura della procedura concorsuale, il termine per il pagamento era già decorso; se il termine non era ancora scaduto, non può imputarsi all'impresa la coscienza e volontà della violazione e le sanzioni non sono dovute.
- Gli oneri di riscossione (spese esecutive e aggio) possono essere indicati nella cartella e hanno fonte normativa, ma la loro ammissibilità e collocazione in sede concorsuale (concorsualità, privilegio o chirografarietà) spettano al giudice delegato della procedura, non al giudice tributario.
- In presenza di procedure concorsuali valgono le regole del fallimento: per rendere opponibile il credito alla procedura è necessaria la notifica al curatore/commissario e la possibilità di impugnazione; la mancata notificazione può determinare l'inopponibilità del credito alla procedura.
- La divisione di competenze giurisdizionali: il giudice tributario ha competenza sull'an e sul quantum del credito tributario; il giudice della procedura concorsuale verifica la concorsualità, la documentazione e la collocazione del credito.
- Sulle questioni di notifica (anche in cassazione) la tempestività via PEC e la corretta indicazione dei domicili sono decisive per l'ammissibilità del gravame; eventuali errori di notifica possono essere sanati se la procedura è proseguita e le controdeduzioni sono state presentate.
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