Cassazione Penale, Ordinanza n. 19793/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto contro il decreto ministeriale che aveva applicato per quattro anni il regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di verificare il presupposto necessario per l’applicazione del regime, cioè l’esistenza di effettivi elementi di collegamento con un’associazione criminale; in sostanza lamentava che mancasse la base fattuale per ritenere attuali i collegamenti con l’organizzazione di appartenenza e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nei ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di 41-bis, è deducibile solo la violazione di legge; nel caso concreto, però, la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito. La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta adeguata e coerente, perché fondata sulla sentenza di condanna per partecipazione all’associazione mafiosa e sulla persistente operatività del sodalizio, con ruolo apicale del fratello del detenuto, elementi considerati idonei a giustificare la sussistenza e attualità del pericolo di collegamenti con l’associazione e per l’ordine pubblico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza in materia di regime differenziato il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge
il regime detentivo differenziato richiede la verifica della sussistenza e attualità di collegamenti con l’associazione e del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro i provvedimenti relativi al regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. è censurabile soltanto la violazione di legge, non anche una diversa lettura degli elementi fattuali già valutati dal giudice di sorveglianza.
- La motivazione che conferma il 41-bis è adeguata quando richiama elementi concreti, come una condanna per partecipazione mafiosa e la perdurante operatività del sodalizio, dai quali desumere l’attualità dei collegamenti con l’associazione.
- Ai fini dell’applicazione o del mantenimento del 41-bis la verifica giudiziale deve riguardare la probabilità concreta che, in assenza delle restrizioni speciali, il detenuto possa riprendere o mantenere contatti con l’organizzazione criminale.
- La doglianza che si limiti a sollecitare una rivalutazione del materiale in atti è inammissibile in sede di legittimità quando il provvedimento impugnato presenti una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
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