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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00450/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta adeguata e logicamente motivata sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva motivato in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. Dal testo emerge che il ricorso censurava in modo eccentrico soltanto l'applicazione della recidiva; tuttavia la Corte di appello non avrebbe affatto applicato la recidiva, avendo valorizzato i precedenti penali solo per escludere le circostanze attenuanti generiche. La censura non si confrontava quindi con la reale motivazione della decisione impugnata, limitandosi a contestare un profilo non decisivo o non effettivamente trattato dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure eccentriche rispetto alla ratio decidendi.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, se adeguatamente e logicamente motivate, non sono sindacabili in cassazione come mere richieste di rivalutazione del merito.
  • I precedenti penali possono essere legittimamente valorizzati dal giudice di merito ai fini del giudizio sulle circostanze attenuanti generiche, senza che ciò equivalga necessariamente all'applicazione della recidiva.
  • La contestazione della recidiva è inconferente quando la sentenza impugnata non abbia effettivamente applicato tale aggravante, ma abbia fatto riferimento ai precedenti penali solo per escludere le attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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