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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33503/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno proposta da una persona che assumeva di avere riportato lesioni fisiche a seguito di un'aggressione. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che un filmato prodotto dalla parte convenuta smentisse la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e che i certificati medici non bastassero a dimostrare il nesso causale tra l'asserita aggressione e le lesioni. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo, formalmente inquadrato nei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., denunciando: motivazione apparente o illogica ai sensi dell'art. 132 c.p.c.; violazione degli artt. 2697, 2699, 2700 e 2712 c.c. in relazione all'art. 115 c.p.c.; errata valutazione delle immagini video, dei certificati medici e della sentenza penale di assoluzione pronunciata dal giudice di pace, che a suo dire non poteva essere valorizzata perché impugnabile. La Corte ha osservato che le doglianze, oltre a soffrire di una carente esposizione sommaria del fatto, miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove e non denunciavano correttamente i vizi dedotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non configurabile il vizio di motivazione apparente, perché la sentenza impugnata era comprensibile e la censura investiva solo il contenuto della valutazione di merito. Ha inoltre escluso l'ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di una doppia conforme, non essendo stati indicati i diversi ragionamenti di fatto tra primo e secondo grado. Ha poi osservato che la doglianza sull'art. 2697 c.c. non era formulata nei termini corretti, poiché contestava il peso dato alle prove e non un'erronea distribuzione dell'onere probatorio. Anche le censure relative agli artt. 2699, 2700 e 2712 c.c. e all'art. 115 c.p.c. sono state ritenute generiche e non pertinenti, trattandosi di critica alla valutazione comparativa del materiale probatorio. La sentenza penale di assoluzione non è stata considerata vincolante, ma solo un ulteriore elemento di prova utilizzato in modo legittimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione sia in concreto mancante, obiettivamente incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria; non quando si contesti il merito della valutazione probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova si ha solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non quando si contesti soltanto l'apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 2699 c.c.

    La censura sul valore dell'atto pubblico è inammissibile se non individua specificamente la regola violata e si risolve in una critica alla valutazione di merito delle prove.

  • art. 2700 c.c.

    L'efficacia probatoria dell'atto pubblico resta limitata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale; la doglianza è inammissibile se diretta solo a contestare l'apprezzamento del contenuto documentale.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni meccaniche sono liberamente valutabili dal giudice di merito; non è configurabile una violazione della norma se si contesta solo la forza persuasiva attribuita al video.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti; è invece inammissibile la critica che riguarda il diverso peso attribuito alle prove prodotte dalle parti.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale erano in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto, perciò non scrutinabili in cassazione.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il vizio di cui all'art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La preclusione al sindacato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme opera secondo il principio già previsto da tale disposizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale non partecipato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel collegamento con il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi davvero o sia obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente che la parte ritenga errata o non condivisibile la valutazione delle prove.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, se la censura mira soltanto a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca erroneamente l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Le riproduzioni meccaniche e i certificati medici non vincolano il giudice quanto alla ricostruzione causale dei fatti: la loro efficacia probatoria è liberamente valutabile nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali siano le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente giudicato vincolante nel giudizio civile; può essere utilizzata come elemento di prova o di valutazione, se il giudice civile la considera insieme agli altri elementi acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civile generaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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