Cassazione Civile, Ordinanza n. 09294/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato tre intimazioni di pagamento notificate nel 2013, relative a tre cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione e concernenti imposte degli anni 2001-2003. In sede di legittimità ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 33, comma 28, L. n. 183/2011, sostenendo di avere diritto alla riduzione al 60% dell'importo dovuto in ragione delle agevolazioni previste per i soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009. Prima ancora, la Corte ha esaminato e respinto l'eccezione di tardiva costituzione del ricorrente nel processo tributario, chiarendo che il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione del plico e non dalla sua spedizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la costituzione del contribuente nel giudizio di merito, poiché il termine processuale decorre dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario. Nel merito, ha escluso l'applicabilità della disciplina agevolativa invocata, osservando che essa riguarda i versamenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 6 aprile e il 30 novembre 2009 per i soggetti residenti nel cratere sismico, mentre i debiti in contestazione erano relativi ad annualità pregresse, già definitivi e con termini di pagamento scaduti ben prima della sospensione. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale inclusione di tali carichi nella sospensione da parte dell'agente della riscossione non può creare un beneficio non previsto dalla legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 33, comma 28, L. n. 183/2011
prevede la ripresa della riscossione per i soggetti residenti nel cratere sismico e la riduzione al 40% dell'ammontare dovuto per i tributi o carichi oggetto di sospensione; la Corte ne limita l'applicazione ai soli versamenti scadenti nel periodo di sospensione
d.m. Economia e Finanze 9 aprile 2009
ha sospeso i termini dei versamenti tributari scadenti tra il 6 aprile e il 30 novembre 2009 per i residenti nella provincia dell'Aquila
art. 1, comma 2, d.l. 28 aprile 2009, n. 39
ha individuato l'ambito dei soggetti del cratere sismico e rinviato a ordinanze attuative le misure agevolative
OPCM 3780 del 6 giugno 2009
ha disposto la sospensione dei versamenti per i residenti nel cratere sismico fino al 30 novembre 2009
art. 25, comma 2, d.l. n. 78 del 2009
ha previsto la ripresa dei versamenti da giugno 2010 demandando le modalità a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
art. 39, commi 3-bis e 3-ter, d.l. n. 78 del 2009 conv. in L. n. 122/2010
ha differito la ripresa dei versamenti al gennaio 2011 per i comuni del cratere
provvedimento direttoriale n. 151122 del 23 novembre 2010
ha disciplinato le modalità di ripresa dei versamenti, prevedendo il pagamento in massimo 120 rate mensili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Cass., Sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452
nel processo tributario, il termine di costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla spedizione della raccomandata
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la notificazione del ricorso o dell'appello avvenga a mezzo del servizio postale universale, il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento equipollente previsto dalla legge, non dalla data di spedizione.
- Le agevolazioni fiscali previste per eventi sismici vanno applicate solo ai carichi e ai versamenti espressamente ricompresi nella sospensione normativa: non è sufficiente che il debito sia stato in qualche modo considerato sospeso dall'agente della riscossione se manca una base legale per il beneficio.
- Per beneficiare di una riduzione o rimodulazione del debito tributario occorre verificare in concreto il presupposto temporale della sospensione; i debiti già scaduti e definitivi prima del periodo agevolato restano estranei alla disciplina provvidenziale.
- L'attività dell'agente della riscossione non può ampliare l'ambito oggettivo di un'agevolazione fiscale, che deriva esclusivamente dalla legge o dagli atti normativi attuativi.
- La costituzione tardiva nel processo tributario non può essere dichiarata inammissibile se, applicando il criterio corretto di decorrenza del termine, risulta effettuata entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto notificato.
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