Cassazione Penale, Ordinanza n. 14997/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo dedotto non introducesse reali vizi di legittimità, ma mirasse soltanto a sollecitare una diversa lettura delle prove, già correttamente valutate dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per calunnia. Nel ricorso ha dedotto, in sostanza, una censura sulla propria responsabilità penale, chiedendo una rivalutazione delle fonti di prova e contestando la lettura data dai giudici di merito alla sua consapevolezza nel presentare una denuncia per rapina nei confronti di persone che, secondo la ricostruzione accolta, lo avevano invece truffato. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era diretto solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, già esaminato in modo coerente e logico dalla sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato che la denuncia per rapina riguardava un fatto più grave di quello effettivamente subito, allo scopo di schermarsi da una possibile, ma solo ipotetica e astratta, contestazione di ricettazione.
Norme richiamate
La norma è richiamata come fattispecie oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non ne sviluppa il contenuto astratto, ma considera decisiva la prova della consapevole denuncia di un reato più grave del vero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una mera rivalutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già esposto una motivazione lineare, coerente e completa.
- In tema di calunnia, la responsabilità può essere confermata quando risulti che l'agente abbia consapevolmente attribuito ad altri un reato più grave di quello effettivamente verificatosi, allo scopo di schermarsi da possibili contestazioni a proprio carico.
- Una doglianza è inammissibile quando, pur formalmente diretta contro la responsabilità penale, si risolve in una critica di merito alle valutazioni di fatto compiute dai giudici di appello.
Come è indicizzato
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